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Renato Accorinti rimane sindaco: respinto il ricorso al Cga
di Andrea Rifatto | 19/11/2014 | ATTUALITÀ
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Renato Accorinti e Felice Calabrò: la contesa alla battute finali
Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana ha depositato oggi la sentenza sul ricorso relativo alll’elezione di Renato Accorinti a sindaco di Messina alle amministrative del 2013. A distanza di sei mesi dall’udienza, tenutasi il 28 maggio, i giudici delle quarta sezione presieduta da Marco Lipari, relatore Silvia La Guardia, hanno respinto uno dei due appelli avanzati contro la decisione emessa dal Tar da Alessia Currò, Giovanna Venuti e Giovanni Cocivera, rappresentati dagli avvocati Silvano Martella e Giovanni Marchese, in merito al primo turno delle amministrative 2013, che portarono poi al ballottaggio e all’elezione di Accorinti. Viene confermata dunque la sentenza del Tribunale amministrativo etneo, che a gennaio aveva dichiarato inammissibile il ricorso in cui si chiedeva la riapertura dei plichi ed il riconteggio delle schede in alcune sezioni che secondo i ricorrenti avrebbero fatto registrare delle irregolarità tali da condizionare l’esito elettorale. Il candidato del centrosinistra, Felice Calabrò, non risultò infatti eletto al primo turno per soli 59 voti, che resero necessario il ballottaggio che decretò Accorinti primo cittadino di Messina. Il secondo appello, presentato sempre per la stessa sentenza del Tar, rimane invece ancora in attesa di decisione. Ecco le motivazioni che hanno portato il Cga a respingere il ricorso
"Infondata è innanzitutto - scrivono i giudici - la critica di travisamento esposta assumendo che il Tar non si fosse avveduto del fatto che erano stati puntualmente individuati, con riferimento a singole, numerose sezioni le specifiche illegittimità nonché il numero di voti e schede contestati per ciascuna di esse. Che il primo giudice abbia colto e valutato l’intera estensione delle critiche, introduttive e aggiunte, e gli elementi di specificazione delle doglianze è chiaramente denotato dal rilievo contenuto nella sentenza gravata che “un’impugnativa elettorale può presentarsi come “esplorativa” ancorché sorretta da doglianze specifiche, perché un altro degli indici caratteristici della natura esplorativa è in generale ravvisabile nell’elevata consistenza numerica delle schede contestate” e che i motivi“ancorché dedotti in forma analitica, risultano in realtà connotati da una finalità essenzialmente esplorativa, o comunque volta ad innescare il mero riesame delle contestate operazioni elettorali, e pertanto da considerare inammissibili”. Il Cga di Palermo conferma quindi la sentenza del Tar, ribadendo come "la genericità del ricorso, da un lato, e la natura esplorativa dell’impugnazione in materia elettorale, dall’altro, costituiscono infatti cause distinte di inammissibilità". Lo scopo dei ricorrenti non era infatti "ottenere una pronuncia in grado di dissipare un’incertezza circa la valutazione giuridica di un fatto ma conseguire, mediante l’istruttoria processuale [...] un risultato consistente nella più o meno ampia rinnovazione, in sede giurisdizionale, dello scrutinio dei voti espressi, nella speranza di far affiorare ex posteventuali vizi del voto ipotizzati ex ante".
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha precisato, inoltre, come "l’ampia gamma di irregolarità dei verbali delle operazioni elettorali riscontrate dall’Ufficio centrale elettorale" denunciata dai ricorrenti non fosse accompagnata "dall’indicazione di quale avrebbe dovuto essere il risultato corretto, che non viene indicato per nessuna delle numerose sezioni elencate". Condivisa, dunque, la valutazione del primo giudice circa la natura esplorativa dell’impugnazione proposta in primo grado.