Rifiuti, il Cga annulla l'aggiudicazione alla "Onofaro" a Letojanni e altri quattro comuni
di Andrea Rifatto | 21/06/2021 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 21/06/2021 | ATTUALITÀ
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Raccolta porta a porta a Letojanni
È arrivato un ribaltone al Cga di Palermo nel contenzioso sull’appalto della Srr Messina Area Metropolitana per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Lotto 2, che comprende i comuni di Letojanni, Castelmola, Gaggi, Gallodoro e Mongiuffi Melia. I giudici di secondo grado hanno infatti accolto il ricorso della società “Loveral Srl” di Patti, presentato contro l’attuale affidatario, la ditta “Onofaro Antonino” di Naso, la Srr e i Comuni (questi ultimi non si sono costituiti in giudizio) e hanno annullato l’aggiudicazione della gara svoltasi nel 2019 all’Urega di Messina. La Loveral era giunta seconda con 72,55 punti, mentre la Onofaro si era piazzata prima con un punteggio di 73,82 e aveva ottenuto l’affidamento settennale per 7,9 milioni di euro, subito contestato dalla concorrente che però aveva perso il ricorso al Tar, mentre il Cga già in fase cautelare aveva deciso di inibire la stipula del contratto di appalto tra la Srr e la “Onofaro Antonino”, che dall’1 aprile ha avviato la nuova gestione sotto riserva per evitare l’emergenza rifiuti dopo la cessazione della gestione Ato Me4. Adesso le tesi della Loveral, rappresentata dall’avvocato Natale Bonfiglio, sono state pienamente accolte e per la Srr (difesa dagli avvocati Francesco Fichera e Pierfrancesco Alessi) e la “Onofaro” (dall’avvocato Riccardo Rotigliano) è arrivata anche la condanna al pagamento all’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 6mila euro. La controversia ruotava sulla capacità economica minima della “Onofaro Antonino Srl” riferita all’anno 2018, richiesta dal bando come requisito per partecipare all’appalto, da comprovare con la presentazione dei bilanci “approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte”. In questo caso, invece, la ditta di Naso ha fatto richiesta di soccorso istruttorio e solo il 9 dicembre ha presentato una dichiarazione specificando il fatturato globale e specifico per il 2018, venendo ammessa alla gara tre giorni dopo. L’approvazione del bilancio 2018, però, è avvenuta in data successiva (31 ottobre 2019) a quella della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (17 settembre 2019) e “l’ammissione è stata disposta in non corretta applicazione della previsione della lex specialis e della norma di legge da essa richiamata - scrive il Cga - atteso che le due condizioni previste dalla clausola di gara (e dalla presupposta norma di legge) per la comprova alternativa del requisito non si sono realizzate”. In sostanza la Onofaro non ha evidenziato i “fondati motivi” per i quali non è stata in grado di presentare le referenze richieste, che l’avrebbero abilitata alla presentazione di un differente mezzo di prova della propria capacità economico-finanziaria, e la stazione appaltante, che pur avrebbe dovuto esaminare la presenza di tali motivi, non ha compiuto alcun atto in merito, accettando acriticamente la dichiarazione resa a comprova dei requisiti. “Se la mera dichiarazione del fatturato generico e specifico del 2018 fosse stata di per sé sufficiente, a prescindere da ogni altra considerazione - viene evidenziato in sentenza - la stazione appaltante avrebbe dovuto specificamente indicarlo a seguito della valutazione sui ‘fondati motivi’ e della conseguente valutazione su quale altro documento fosse idoneo a surrogare la presentazione del bilancio, ma di tali valutazioni non vi è traccia nei verbali di gara”. Da qui l’illegittima ammissione della concorrente alla gara e l’illegittima aggiudicazione della gara stessa in suo favore, adesso annullata.