Rifiuti, Tar del Lazio respinge i ricorsi della Srr: bloccati 2,5 milioni per cinque Ccr
di Andrea Rifatto | 16/02/2024 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 16/02/2024 | ATTUALITÀ
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Per adesso i fondi del Ministero non arrivano
“Il ricorso è infondato e va respinto”. La Sezione Seconda Ter del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio lo ha ripetuto cinque volte in altrettante sentenze, bocciando i ricorsi presentati dalla Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Messina Area Metropolitana, finalizzati a salvare i finanziamenti per 2,5 milioni di euro per la realizzazione dei centri di raccolta rifiuti in cinque comuni jonici, a valere sulle risorse del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con la linea di investimento 1.1 del Pnrr-Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. Inizialmente, a gennaio dello scorso anno, tutte le proposte di finanziamento erano state ammesse, ma nella graduatoria definitiva di marzo buona parte degli interventi hanno ottenuto un punteggio inferiore e non sono rientrati tra quelli finanziati. Tra questi i progetti per la realizzazione di nuovi Centri comunali di raccolta a Taormina (579mila 974 euro), Giardini Naxos (634mila 800 euro), Letojanni (456mila 678 euro), Mandanici (476mila 432 euro) e Aro Valle del Nisi (Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Alì Terme e Alì) per 369mila 072 euro. Il Tar del Lazio, dove la Srr era rappresentata dall’avvocato Melinda Calandra Checco di Giardini Naxos, ha respinto tutti i ricorsi riconoscendo come la riduzione dei punteggi assegnati ai progetti, che ne ha determinato l’esclusione dai finanziamenti, sia corretta in quanto è stato rivisto il punteggio relativo al criterio di valutazione A2 “popolazione”, basato sulla popolazione interessata dall’intervento rispetto a quella residente nell’ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del soggetto destinatario). La Srr Messina Area Metropolitana aveva indicato per tutti i comuni una popolazione servita pari al 100%, ritenendo si tratti di proposte di realizzazione o ammodernamento di Ccr specifiche per ogni singolo comune. La Commissione, però, dopo un’approfondita istruttoria e una valutazione della conformità delle dichiarazioni, ha rivisto i punteggi “in quanto le informazioni in merito al calcolo della popolazione sono state ritenute non coerenti con il criterio di valutazione - spiegano i giudici amministrativi - e la ricorrente ha individuato la percentuale facendo riferimento alla sola popolazione residente nel comune in cui sarebbe stato allocato l’intervento, senza considerare che, ai sensi del criterio A2, nel caso di domanda presentata in forma aggregata, e quindi da Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale o da associazione di Comuni, la popolazione da riportare al denominatore della formula R% (Popolazione servita/Popolazione residente) è quella corrispondente all’insieme dei comuni che fanno parte dell’aggregazione”. Il Tar ha evidenziato anche come seppur “la prima proposta di graduatoria sia stata elaborata sulla base di quanto dichiarato dalla Srr”, nella valutazione delle proposte “la Commissione non possa essere vincolata a quanto autodichiarato dalla parte proponente”. Tutti i motivi di ricorso proposti dall’avv. Calandra Checco sono stati quindi respinti e le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione.