Roccalumera, il ricorso al Tar contro il Comune e il "caso Saitta": respinta la sospensiva
di Andrea Rifatto | 05/03/2024 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 05/03/2024 | ATTUALITÀ
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È il Comune di Roccalumera ad aggiudicarsi il primo round del ricorso al Tar di Catania presentato da un cittadino, che si è rivolto ai giudici contro l’ente (difeso dall’avvocato Silvio Tommasini) e nei confronti di un vicino di casa (assistito dall’avvocato Nunziato Medina) per chiedere l’annullamento, previa sospensione, di una nota dell’Ufficio tecnico con la quale gli è stato comunicato che le irregolarità edilizie da lui segnalate, relative all’unità immobiliare adiacente la sua, sono state regolarizzate lo scorso luglio con una comunicazione di inizio lavori asseverata in sanatoria. Un caso che ha fatto discutere perchè a difendere il cittadino ricorrente è l’avvocato Carmelo Saitta, a cui l’Amministrazione comunale ha contestato la violazione del Codice deontologico forense in quanto è legale del Comune in altri procedimenti e ha segnalato la vicenda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina. Accuse respinte dall’avvocato Saitta, che ha replicato evidenziando come la sua condotta professionale sia stata sempre ineccepibile sul piano deontologico. La Quarta Sezione del Tar, con un’ordinanza, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che “impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità del ricorso, da effettuarsi in sede di merito - allo stato la domanda cautelare non risulti a prima vista assistita dal requisito del periculum in mora, considerato che nessun danno grave ed irreparabile sembra potere derivare alla ricorrente dal mantenimento delle opere asseritamente abusive, valutato che in senso ostativo all’invocata tutela cautelare rileva l’impossibilità per la parte ricorrente di conseguire un vantaggio superiore a quello in teoria conseguibile in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito, che determinerebbe al più l’annullamento della nota comunale impugnata”. I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in 500 euro per ciascuna delle parti costituite.