Sabato 23 Novembre 2024
Approvata dalla Regione una modifica al Regolamento edilizio comunale


S. Teresa, cambiano le regole sull'altezza minima dei locali

di Andrea Rifatto | 20/06/2017 | ATTUALITÀ

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Il Comune ha accolto le richieste dei cittadini

Via libera dalla Regione siciliana alla modifica del Regolamento edilizio di S. Teresa di Riva in materia di altezza minima dei locali. A essere interessato dalla variazione è stato l’articolo 35 del documento, approvato nel marzo 1979 e tutt’ora in vigore, che stabiliva un minimo di 3 metri come altezza minima di interpiano per i piani terreni nei locali da adibire a civile abitazione, autorimesse, laboratori, negozi e luoghi di riunione di uso pubblico. L'istanza di modifica del Regolamento edilizio vigente scaturisce dalle numerose richieste formulate da parte dei privati cittadini e condivise dall'Amministrazione comunale, in quanto molti fabbricati del centro urbano hanno altezze di interpiano inferiori a quelle minime previste e gli operatori interessati all'apertura di esercizi pubblici hanno trovato disagi e difficoltà poiché tale prescrizione ha svolto una funzione di freno allo sviluppo delle attività commerciali e/o artigianali promosse da iniziative private, con ovvie e gravi ripercussioni sull'economia comunale. La proposta, approvata dal Consiglio comunale l’11 marzo dello scorso anno e poi inoltrata a Palermo, ha ricevuto il via libera dal dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica, Carmelo Frittitta, e interessa in particolare i locali fino a una superficie di 50 metri quadri all’interno delle costruzioni preesistenti alla data di adozione del Piano di Fabbricazione (1979) e quelle immediatamente successive.

Per tutte le attività, i locali fino a una superficie di 50 metri quadri devono avere altezza non inferiore a 2,70 metri con aperture non inferiori a 1/8 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti all'attività commerciale o artigianale; i locali con superficie superiore a 50 mq devono invece avere altezza non inferiore a 3 metri con aperture non inferiori a 1/8 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti all'attività commerciale o artigianale. I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola autovettura o a deposito di motocicli o carrozzino possono avere altezza utile netta di 2.50 metri. La Regione ha rilevato che le modifiche richieste non inficiano sull'assetto urbanistico né sul potere edificatorio delle aree e che non viene mutato il dimensionamento delle volumetrie, approvando così quanto chiesto dal Comune.


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