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S. Teresa, chiesa e complesso da demolire: il Tar respinge il ricorso cautelare di Broccio
di Andrea Rifatto | 11/10/2019 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 11/10/2019 | ATTUALITÀ
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Il complesso in contrada Ligoria
Il Tar di Catania ha respinto il ricorso cautelare presentato da padre Francesco Broccio contro l’ordinanza di demolizione delle opere abusive edificate all’interno del “Parco della Divina Misericordia” di S. Teresa di Riva, complesso religioso e ricettivo realizzato dal sacerdote in contrada Ligoria. La Terza Sezione del Tribunale amministrativo etneo ha rigettato con un’ordinanza depositata ieri l'istanza cautelare presentata con il ricorso del 2 agosto per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordine di demolizione del 24 maggio scorso, con la quale il Comune ha dato 90 giorni di tempo a Broccio per abbattere quattro corpi di fabbrica realizzati in assenza di titoli abilitativi e un corpo in difformità all’autorizzazione edilizia, tra cui una chiesa, per un totale di 3mila metri cubi, e con quello del 10 settembre per motivi aggiunti contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria emesso dall’Ufficio tecnico il 9 agosto. Il sacerdote, infatti, dopo che è esploso il caso, ha tentato di regolarizzare le opere abusive presentando un’istanza di sanatoria, rigettata però dal Comune. La vicenda è stata discussa mercoledì in camera di consiglio dal collegio composto dai giudici Daniele Burzichelli (presidente estensore), Giuseppa Leggio e Diego Spampinato (consiglieri), alla presenza dei legali difensori, l'avvocato Francesca Ferro per Broccio e l'avvocato Giuseppe Freni per il Comune. L’ordinanza. “Il Collegio intende confermare la giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui, nel caso di impugnazione di un ordine di demolizione non sussiste il prescritto requisito del pregiudizio grave e irreparabile, il quale potrà semmai dipendere dall’emanazione di provvedimenti ulteriori, come l’acquisizione del bene o l’esecuzione in danno – si legge nel provvedimento – ciò sul rilievo che l’ordine di demolizione, a dispetto della formulazione letterale dell’art. 31, terzo comma, del Dpr 380/2001, non determina ‘ipso iure’ - se ineseguito - la perdita della proprietà, risultando necessaria l’emanazione di un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione. Il che significa, ovviamente, che parte ricorrente potrà riproporre l’istanza cautelare nel caso in cui l’Amministrazione dia seguito all’ordine di demolizione attraverso l’emanazione del provvedimento di acquisizione o di altri atti che possano comunque integrare il prescritto requisito del ‘periculum in mora’. Allo stato, quindi, la domanda cautelare deve essere rigettata, mentre il regolamento delle spese della presente fase può essere rinviato alla decisione definitiva”. Dunque la vicenda verrà affrontata nel giudizio di merito, in quanto allo stato non vi sono i presupposti per sospendere le ordinanze del Comune, che rimangono quindi valide. Se le strutture non saranno abbattute la Polizia municipale, come specificato nell’ordinanza di demolizione del 24 maggio, dovrà redigere un verbale di inottemperanza che costituirà atto valido per l’acquisizione automatica al patrimonio comunale delle opere abusive.