S. Teresa, dipendente comunale affida una fornitura ad un parente violando le leggi
di Andrea Rifatto | 28/10/2020 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 28/10/2020 | ATTUALITÀ
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Nessuno ha notato l'anomalia negli atti adottati
Una normale fornitura di un bene, come ne avvengono tante ogni giorno, nata però da un provvedimento viziato dalla violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul conflitto di interessi. È quanto accaduto al Comune di Santa Teresa, nell’ambito degli atti adottati per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel rispetto delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di trasporto degli alunni, l’Ente ha provveduto in via urgente all’acquisto di un’attrezzatura per l’igienizzazione e la sanificazione degli scuolabus, inclusa una tanica di prodotto sanificante, dalla ditta santateresina “Pulimat”. Ad occuparsi dell’acquisto risulta sia stata la dipendente Rosa Chillemi dell’Ufficio Pubblica Istruzione, nella qualità di responsabile del procedimento, come messo nero su bianco nella determinazione n. 905 del 21 settembre dell’Area Finanziaria-Amministrativa-Affari Generali: nell’atto viene specificato come “ricorrono i presupposti per procedere con affidamento diretto in ragione della necessità e avendo valutato la congruità dei prezzi e trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro” e l’impiegata ha quindi chiesto alla ditta di fare un’offerta, fissata in 1.600 euro oltre Iva al 22% per l’attrezzatura e 45 euro oltre Iva per la tanica del sanificante da 12 kg, per una spesa di 1.975 euro Iva compresa, salita poi a 2.006 euro in per un precedente errore di calcolo. La dipendente Chillemi, però, non poteva occuparsi di quell’acquisto, in quanto titolare della ditta “Pulimat” risulta essere un suo cognato: la Legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce infatti all’articolo 6-bis che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi […]” e ancor più chiaro è il Dpr. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che all’articolo 7 (Obbligo di astensione) prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi […] e ancora “il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza […]”. Il cognato rientra tra gli affini di secondo grado e dunque in questo caso vi era l’obbligo di astensione. Abbiamo fatto presente la questione alla dipendente, che ci ha detto di essere assente quel giorno e che il programma informatico che genera gli atti amministrativi inserisce in automatico il suo nominativo come responsabile del procedimento. Possibile che l’impiegata consenta che, seppur assente, vengano adottati atti a suo nome? Il suo coinvolgimento nella vicenda emerge anche da un atto di un mese dopo, la determina 1.091 del 19 ottobre con cui è stata liquidata la somma alla “Pulimat”, dove compare sempre lei nella qualità di responsabile del procedimento. Nessuno fin qui ha notato l’anomalia né si è posto il problema, nemmeno la dirigente dell’Area Finanziaria-Amministrativa, che ha approvato in via definitiva i due provvedimenti. In caso di violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la norma prevede l'attivazione di un procedimento disciplinare.