S. Teresa, il Comune assume un'assistente sociale: dubbi sull'incarico per un solo anno
di Andrea Rifatto | 02/04/2021 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 02/04/2021 | ATTUALITÀ
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La neo assunta Catanzaro ha preso servizio ieri
È stato raggiunto un altro degli obiettivi previsti all’interno del Piano triennale delle assunzioni del Comune di Santa Teresa di Riva. Da ieri, infatti, è entrato in servizio un nuovo istruttore direttivo-amministrativo dei Servizi sociali, nominato dal sindaco Danilo Lo Giudice con un incarico a tempo determinato a tempo pieno secondo la procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 267/2000. Il posto è andato alla dottoressa Maria Catanzaro, assistente sociale di Rometta, che a seguito dell’espletamento della procedura comparativa è risultata la candidata con il profilo maggiormente corrispondente alla professionalità richiesta, secondo quanto accertato dalla commissione che ha esaminato le candidature dei partecipanti alla selezione pubblica per titoli e curriculum. La nuova dipendente, già a Santa Teresa da fine 2018 in convenzione con il Comune di Francavilla di Sicilia, è stata assunta con la posizione economica D1 per 36 ore settimanali su cinque giorni setti, di cui uno con rientro pomeridiano, e va ad affiancare l’altra assistente sociale, Anna Balsamà. Il termine dell’incarico è stato fissato in corrispondenza della scadenza della legislatura, prevista nella primavera del 2022, e il contratto di lavoro si riterrà in ogni caso risolto di diritto alla cessazione del mandato del sindaco o nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie, oppure qualora il Comune provveda con concorso pubblico all’assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale prima della scadenza del mandato sindacale, in forza della legge di bilancio 2021. La scadenza della nomina fra appena un anno non convince del tutto, in quanto in tema di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione, secondo varie sentenze del Tar e della Cassazione, si applica l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 che prevede come la durata di tali incarichi non possa essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non il comma 3 dell’art. 110 del 267/2000, il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato del sindaco. In sostanza la disciplina statale integra quella degli enti locali proprio per evitare incarichi troppo brevi e consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato affidato.