Sabato 23 Novembre 2024
Il Cga ribalta la sentenza del Tar. L'Arpa dovrà comunque controllare le emissioni


S. Teresa, Telecom vince il ricorso in appello sull'antenna 4G, già potenziata nel 2019

di Andrea Rifatto | 29/01/2022 | ATTUALITÀ

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L'antenna Telecom esistente dal 2005 sul lungomare

Ad oltre due anni di distanza dalla sentenza di primo grado che aveva dato ragione al Comune, arriva un verdetto di segno opposto su una delle antenne per la telefonia mobile esistenti a Santa Teresa di Riva, posta dal 2005 su un edificio del lungomare Borsellino nel quartiere Sacra Famiglia. Il Cga di Palermo ha infatti ribaltato la sentenza del Tar di Catania del novembre 2019, accogliendo in buona parte il ricorso di Telecom Italia, che si era vista negare dall’Ufficio tecnico, tramite la sospensione per violazioni regolamentari (potenza superiore a quanto consentito e distanza da un’altra antenna non rispettata, oltre alla mancanza del parere dell’Arpa) della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presentata nel dicembre 2017, l’adeguamento tecnologico dell’impianto consistente nell’implementazione del sistema radiante, la modifica della stazione radio base, la sostituzione delle antenne e il passaggio dal 3G al 4G per una migliore qualità del servizio. Il colosso delle telecomunicazioni, difeso dall’avvocato Giovanni Zucchi, dopo il verdetto del Tar, si è rivolto al Cga contro il Comune, rappresentato dall’avvocato Carmelo Moschella e l’Assessorato Territorio e Ambiente, chiedendo di annullare gli atti e alcuni articoli del regolamento comunale sulle antenne. I lavori di adeguamento si sono comunque conclusi a gennaio 2019 (anche alla luce dell’ordinanza cautelare favorevole a Telecom emessa dal Cga nel 2018) e dunque secondo il Comune il giudizio era improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: tesi non accolta dai giudici, che hanno riconosciuto l’interesse di Telecom a vedere deciso l’appello, in quanto la società ha rilevato che con un eventuale rigetto le opere sarebbero risultate abusive. Nel merito, il Cga ha stabilito che l’atto del 2017 di sospensione della Scia aveva valenza soltanto cautelare e non andava obbligatoriamente impugnato da Telecom, come sostenuto dal Tar, al contrario del diniego del 2018, e dunque il via ai lavori è maturato con il silenzio-assenso; il parere dell’Arpa preteso dal Comune occorre non per ottenere il titolo abilitativo ma per l’attivazione dell’impianto e inoltre non è stata indicata la sussistenza di alcun vincolo ambientale. 

Accolta anche la censura sull’illegittimità dell’articolo 1 del regolamento comunale, che ai fini della tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche prevede distanze specifiche da osservare nella localizzazione degli impianti, a seconda della potenza, rispetto a zone residenziali e aree sensibili: sul punto il Cga si è uniformato ad una propria sentenza del 2021 riguardante un’antenna WindTre a Sant’Alessio Siculo, ricordando che “in tema di distanze le limitazioni sono illegittime, in quanto con esse l’Ente locale mira a incidere sui parametri inerenti i limiti di emissione di competenza dello Stato ai sensi della Legge-quadro 36/2001”. Inammissibili, invece, per carenza di interesse ("non comprovata una lesione concreta e attuale della sfera giuridica della richiedente") le richieste di Telecom attinenti l’altezza massima degli impianti (quattro metri, mentre dal progetto di massima si ricava che l’altezza di uno dei due pali dell’impianto sarebbe di 4,20 metri), la previsione che il Comune possa domandare la valutazione di impatto ambientale per autorizzare la installazione di tralicci di particolari dimensioni, l’obbligo del gestore di sottoscrivere una apposita fideiussione bancaria o assicurativa per garantire la rimozione dell’impianto e delle opere di pertinenza al fine di ripristinare lo stato dei luoghi la prescrizione di cui all’art. 5 sulla dotazione di scatole nere. Il Cga ha stabilito comunque che “nell’ottemperare alla sentenza, nel contemperamento tra iniziativa economica privata, diritti di comunicazione sia attiva che passiva e tutela della salute, anche alla luce della recente crescita del traffico sulle reti di comunicazione elettronica, rimane affidata all’Arpa la verifica del rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche, a tutela della salute delle persone” e “resta demandato all’Arpa di Messina il compito di esprimere una approfondita valutazione radioprotezionistica verificando se le emissioni di onde elettromagnetiche siano conformi o no ai limiti, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente. In quella sede, ove del caso e sussistendone le condizioni, potranno essere richieste o concordate tra le parti interessate riduzioni di potenza per minimizzare l’esposizione a inquinamento elettromagnetico, a tutela della salute umana”.


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