Sabato 19 Aprile 2025
Dal riaccertamento dei residui emergono importi elevati risalenti anche ad anni passati


Santa Teresa, crediti per 30 milioni e riscossione lenta: i revisori lanciano l'allarme

di Andrea Rifatto | 17/04/2025 | ATTUALITÀ

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«L’azione delle attività di riscossione va effettuata costantemente durante l’intero esercizio finanziario e non solo a fine anno: senza una costante e significativa riduzione dei residui attivi più datati nel tempo, l’ente rischia di mettere a dura prova il mantenimento degli equilibri finanziari». Sono le conclusioni del collegio dei revisori dei conti contenute nel parere favorevole espresso sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuato dai responsabili dei vari settori del Comune di Santa Teresa di Riva e approvato dalla giunta, dal quale emerge una situazione critica per l’elevata mole di entrate non riscosse. I revisori Pietro Ferrante, Biagio Cicerone e Rossano Castronovo hanno richiamato i dirigenti a porre maggiore attenzione alla riscossione delle somme, indicando la strada da seguire e le possibili conseguenze. Dal riaccertamento emerge una leggera diminuzione dei residui attivi per 488.507 euro, di cui 460.029 euro per minori introiti da sanzioni amministrative e interessi dopo l’introduzione della definizione agevolata e 28.210 euro per risparmi di spesa nell’affidamento dell’utilizzo dei fondi per l’asilo nido. Ma la situazione rimane difficile, visto che le risultanze del collegio parlano di 30,3 milioni di euro di residui attivi (25 milioni dalla gestione residui e 5,3 milioni dalla gestione competenza 2024) e 5,3 milioni di euro di residui passivi (spese non pagate) di cui 2,8 milioni da gestione residui e 2,4 milioni da gestione competenza 2024. 

«I residui attivi con scadenza superiore a 5 anni richiedono un’attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul Fondo crediti dubbia esigibilità e sul risultato di amministrazione - evidenziano i revisori dei conti - e la loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (e anche 3 anni) devono essere oggetto di un’attenta valutazione da parte dell’ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero». Trascorsi 5 anni dalla scadenza del credito, infatti, l’ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per le quali intende mantenerlo tra quelli da riscuotere e quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio significa che l’ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l’impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio: di conseguenza i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma iscritti nell’attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi. In questo modo l’ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. 

«L’ente deve inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio e adottare misure per migliorarla - raccomandano i revisori - con un’azione incisiva di riscossione dei crediti ante 31 dicembre 2020 in quanto gli stessi, già dall’anno precedente, hanno una manifestazione numeraria significativa, circa un terzo del totale», mentre per la restante quota i residui attivi sono distribuiti per il 22% nel 2020, il 5% nel 2021, il 10% nel 2022, il 13% nel 2023 e il 17% nel 2024. Nel parere è stato infine esplicitato che per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato una generica motivazione e non hanno descritto le procedure seguire per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale; trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’ente deve motivare le ragioni per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo mantenuto in bilancio: in sostanza il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza. 


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