Giovedì 21 Novembre 2024
Veniva richiesto all'ente il riconoscimento della carriera pregressa ai fini economici


S. Teresa di Riva. Il Cga respinge il ricorso di un dipendente comunale

di Andrea Rifatto | 21/06/2014 | ATTUALITÀ

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Una controversia che ha avuto inizio nel 2001

Si è chiusa al Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo la vicenda che vedeva contrapposti un dipendente del Comune di S. Teresa e l’ente comunale: la questione riguardava il mancato riconoscimento della carriera ai fini giuridici da parte del Comune, circostanza che non avrebbe permesso all’impiegato di godere dei conseguenti benefici economici correlati all’anzianità di servizio. I giudici hanno respinto il ricorso avanzato dal dipendente comunale, difeso dall’avv. Giuseppe Losi, contro l’ente santateresino, rappresentato dall’avv. Santina Intersimone e nei confronti dell’assessorato regionale Enti Locali, stabilendo che il Comune non ha leso alcun diritto del ricorrente.

La querelle ha avuto inizio nel 2001, quando il Tar di Catania, su ricorso del dipendente, ordinò al Comune di S. Teresa di Riva di definire la procedura concorsuale indetta nel 1986 per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo, VI qualifica funzionale, provvedendo all’approvazione della graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice, nella quale il soggetto si era collocato al secondo posto, ma in seguito alla rinuncia della prima classificata, non era mai stato assunto in servizio. Nonostante il provvedimento del Tar, il Comune non ottemperò e il dipendente si vide costretto a rivolgersi al Cga, che nel 2005 dichiarò l’obbligo dell’ente di adempiere provvedendo all’assunzione definitiva. Ma il Comune di S. Teresa di Riva, asserendo che la graduatoria era stata definitivamente approvata ma che tuttavia, non essendo stata prevista alcuna copertura finanziaria sia da parte dello Stato che della Regione per l’assunzione poiché il Comune non era in grado di garantirla, rispose che non aveva più interesse a procedere in tal senso. Fu un commissario ad acta nominato dal Cga, vista la prolungata inadempienza del Comune, a disporre, con provvedimento del 4 settembre 2007, l’assunzione in servizio dell’impiegato comunale, con decorrenza giuridica dal 29/05/1996 ed economica dal giorno di effettiva immissione in servizio. Il soggetto poté così iniziare a prestare la propria attività lavorativa dal 1° ottobre 2007.
Secondo la difesa del ricorrente, il Comune avrebbe dovuto però ricostruire la carriera del proprio dipendente ai fini giuridici, così da permettergli di godere dei conseguenti benefici economici da ciò derivanti e correlati all’anzianità di servizio. Nel ricorso si chiedeva dunque la condanna dell’ente al risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata ricostruzione della carriera e della omessa regolarizzazione contributiva per il periodo dal 29/05/1996 all’1/9/2007. Con controricorso il Comune aveva replicato deducendo che il ricorso avanzato dal dipendente fosse inammissibile, improcedibile e comunque da rigettare.
Il Cga ha ritenuto che “la restituito ad integrum agli effetti economici spetta al pubblico dipendente soltanto a seguito di una sentenza che abbia accertato non già la sussistenza di un illegittimo diniego, bensì l’illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in atto, considerato che la retribuzione ha natura di corrispettivo a fronte di una prestazione di servizio”. Quanto alla richiesta di risarcimento al Comune di S. Teresa di Riva per il danno subito, i giudici hanno specificato che nei casi di danni causati da attività ulteriore o inerzia dell’amministrazione il termine di prescrizione per l’illecito è quinquennale, e avendo il ricorrente diffidato il Comune a dare esecuzione alla decisione del 2005 emessa dal Cga soltanto in data 15 novembre 2012, quindi oltre il termine di cinque anni di prescrizione decorrente dal 4 settembre 2007, la richiesta non può ritenersi ammissibile.

I giudici Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, Consigliere, Ermanno de Francisco, Consigliere, Pietro Ciani, Consigliere Estensore e Giuseppe Mineo, Consigliere, hanno così respinto il ricorso avanzato dal dipendente nei confronti del Comune, compensando le spese del grado, rilevando inoltre come il ricorso andasse proposto al giudice che ha emesso il provvedimento di cui il ricorrente chiedeva l’ottemperanza, e dunque il Tar di Catania, e sottolineando che ad essere chiamato in giudizio doveva essere il commissario ad acta che firmò l’atto di assunzione, e non il Comune di S. Teresa di Riva, privo al riguardo di potestas.


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