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S. Teresa. Parcheggi a pagamento, regolare la revoca alla ditta Duro
di Andrea Rifatto | 06/03/2015 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 06/03/2015 | ATTUALITÀ
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Il servizio è gestito attualmente dal Comune
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, terza sezione staccata di Catania, ha rigettato il ricorso proposto dalla ditta Duro Salvatore contro il Comune di S. Teresa Riva e l’Autorità per la Sorveglianza Sui Cantieri pubblici, servizi e forniture per l’annullamento della delibera di Giunta n. 137 del 3 giugno 2013 con la quale l’Amministrazione comunale ha deciso unilateralmente la risoluzione del contratto di appalto per la concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento. La ditta Duro, rappresentata dagli avvocati Enza ed Attilio Scarcella, si era aggiudicata la gara per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di riscossione e vigilanza delle aree di sosta e parcheggio a pagamento non custodite nel centro urbano nel luglio 2012. Meno di un anno dopo, il 24 aprile 2013, era stata oggetto di una comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del contratto, seguita da una delibera di Giunta con il medesimo oggetto. Il Direttore dell’Area di Polizia municipale, cap. Diego Mangiò, con la determina dirigenziale del 5 giugno, non impugnata dal ricorrente, aveva poi sancito in via definitiva di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, disponendo l’immediata cessazione del servizio e la contestuale riconsegna delle aree in favore del Comune.
L’esecutivo del sindaco Cateno De Luca, rappresentato dinanzi al Tar dall’avv. Carmelo Moschella, aveva deciso di troncare ogni rapporto con la ditta di Sant’Alessio Siculo, gestendo in house il servizio, fondando la propria azione sulla contestazione di due inadempienze contrattuali: la violazione della lettera c del bando di gara, che prevedeva l’impiego di sei unità di personale, con due turni di tre persone per 4 ore per un totale di 24 ore al giorno e di 144 ore a settimana; la violazione dell’art. 13 del capitolato d’oneri, che stabiliva il versamento trimestrale della percentuale degli incassi.
Il ricorrente si era quindi rivolto al Tar, sostenendo innanzitutto l’incompetenza della Giunta ad adottare l’atto di risoluzione, oltre a contestare la violazione dei canoni di ragionevolezza e contraddittorietà; l’assenza di gravi motivi per giustificare la risoluzione; il difetto di motivazione in palese violazione con le norme poste a base del bando di gara, del capitolato d’oneri e del contratto di appalto; l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al dato documentale e normativo previsto; la violazione del principio del contraddittorio. Il ricorso era stato presentato anche nei confronti della Hdi Asscurazioni, non costituitasi in giudizio, per aver consentito al Comune di S. Teresa di incamerare la polizza fideiussoria da 21mila 600 euro.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio i giudici amministrativi (Calogero Ferlisi, presidente; Francesco Brugaletta, consigliere estensore, Francesco Mulieri, referendario), dopo aver dichiarato l’estraneità dal giudizio dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, hanno chiarito che la questione non attiene alla risoluzione di un contratto implicante rapporti paritetici tra le parti, quanto piuttosto alla revoca della concessione di un pubblico servizio, ossia quello del parcheggio reso dalla concessionaria (individuata con procedura ad evidenza pubblica) agli utenti-terzi dietro pagamento di un dato corrispettivo. Nel merito delle censure mosse dalla ditta, definite “infondate e da rigettare”, la sentenza spiega come “la risoluzione in questione si appalesa legittima e fondata”. Dalla documentazione prodotta in giudizio, infatti, è risultato come il ricorrente non abbia provveduto ad assumere ed adibire alla copertura dei due turni di servizio i dipendenti nel numero che si era obbligato a contrattualizzare, cioè “sei ausiliari del traffico con attivazione di apposito ufficio parcheggi attrezzato con recapito telefonico”. L’inadempimento è stato accertato della Polizia municipale, che ha verificato come gli ausiliari della ditta Duro nei turni antimeridiani e pomeridiani adibiti alla vigilanza della sosta a pagamento ammontassero a sole due unità. Acclarata anche la seconda violazione, atteso che il pagamento della percentuale sugli incassi è avvenuta in maniera parziale e solo dopo la notifica della determina di risoluzione. Legittimo, dunque, l’iter seguito dall’ente santateresino, la cui decisione di chiudere il rapporto con la ditta privata, che fu costretta a lasciare a casa i propri dipendenti, suscitò vibranti polemiche in paese. I giudici hanno inoltre stabilito che la ditta dovrà versare nella casse del Comune la spese processuali, liquidate in complessive 2mila euro.