Sabato 23 Novembre 2024
Violazioni edilizie contestate ad una cittadina ma tutto era conforme al progetto


Santa Teresa, il Comune ordina la demolizione di abusi ma il Tar annulla dopo dieci anni

di Andrea Rifatto | 21/01/2024 | ATTUALITÀ

1230 Lettori unici

L'ente non ha dimostrato gli accertamenti svolti

Da dieci anni il Comune contestava una miriade di abusi nel suo fabbricato, ma adesso i giudici le hanno dato ragione escludendo alcuna violazione urbanistica ed edilizia. È la vicenda capitata ad una cittadina di Santa Teresa di Riva, che nel dicembre 2014 ha ricevuto un’ordinanza di demolizione per presente difformità, con l’obbligo di demolire le parti contestate. Secondo il Comune gli abusi riguardavano la realizzazione di un solaio in sostituzione di un piccolo balcone, la copertura di un vano aggiuntivo, la realizzazione di un altro vano, la modifica della sagoma del fabbricato con ampliamento del vano a piano terra e al primo piano, la realizzazione di un vano bagno e di un vano doccia-lavanderia, lo spostamento della parete a confine con la proprietà di terzi, la realizzazione sul terrazzo di due vani e il mutamento della destinazione di un appartamento da abitazione a studio professionale. La donna, difesa dagli avvocati Giuliano Saitta e Giuseppe Saitta, si è rivolta al Tar di Catania chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e a quasi dieci anni di distanza ha avuto ragione, visto che il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto, con la… demolizione delle tesi del Comune, difeso dall’avvocato Antonino Gazzara. La cittadina aveva sempre fatto presente che le opere contestate fossero state eseguite tra il 1960 e il 1962 conformemente al progetto presentato dall’allora proprietaria, che nel 1975 aveva venduto l’immobile ai suoi genitori dai quali la ricorrente lo ha ereditato nel 2003: tesi dimostrata nella relazione del novembre 2014 nel quale il perito di parte dà atto che per materiali e tipologie costruttive i lavori sono stati eseguiti tra il 1960 e il 1962, in esecuzione del progetto assentito nel 1960, oltre che dall’atto di compravendita del 1975, nel certificato dell’ufficiale sanitario del 1962 e nella licenza di abitabilità rilasciata dal sindaco nel 1962. Secondo il Comune, invece, l’attuale stato dei luoghi è profondamente diverso da quello previsto dal progetto nel 1960 e non importa l’epoca di realizzazione delle opere ritenute difformi. 

Il Tar ha messo la parola fine, affermando in sentenza che “la documentazione versata in atti da parte ricorrente, in assenza di idonei elementi utili a confutarne l’attendibilità, dimostri, senza che a tal fine sia necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, l’effettiva conformità delle opere oggetto dell’ordine demolitorio al progetto approvato”; inoltre “le risultanze della perizia non risultano adeguatamente confutate dall’amministrazione resistente che si è limitata a contestare l’irrilevanza dell’epoca di realizzazione delle opere richiamando un pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il decorso del tempo non spiega alcuna efficacia sanante nei confronti degli abusi”, inapplicabile in questo caso “non risultando dimostrato che le opere ritenute abusive non erano previste nel progetto assentito e sono, dunque, da ritenersi abusive”. Il Tar ha sottolineato come sia vero che l’accertamento amministrativo sulla conformità edilizia ed urbanistica del bene svolto ai fini del rilascio del certificato di agibilità non impedisce la repressione degli illeciti edilizi successivamente riscontrati, pure se riguardanti immobili già dichiarati agibili, ma “operando, tuttavia, una presunzione di conformità edilizia ed urbanistica delle opere, così come accertata in sede di rilascio del certificato di abitabilità, la prova contraria avrebbe dovuto essere fornita dall’amministrazione comunale che, nel caso di specie, si è, invece, limitata ad affermare, in modo generico e del tutto sfornito da ogni minimo elemento probatorio, una pretesa difformità del fabbricato rispetto al progetto depositato nell’archivio comunale”; i giudici hanno inoltre aggiunto come “né dal provvedimento impugnato né dalla relazione di sopralluogo dallo stesso richiamato è dato evincersi sulla base di quali attività e indagini istruttorie siano state accertate le contestate difformità dell’opera nella sua attuale consistenza rispetto al progetto autorizzato nel 1960”. Dunque ricorso accolto e ordinanza di demolizione annullata, con la compensazione delle spese del ricorso tra le parti.


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.