Giovedì 26 Dicembre 2024
Il giudice ha disposto la soluzione conciliativa della controversia tra ente e "Catering"


Santa Teresa, lo scontro tra Comune ed ex gestore della mensa: si tenta la mediazione

di Andrea Rifatto | 11/05/2024 | ATTUALITÀ

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I rapporti si sono interrotti a settembre 2022

Ci sarà un tentativo di mediazione nella controversia tra il Comune di Santa Teresa di Riva e la società “Catering Srl” di Bronte, che ha gestito il servizio di mensa scolastica fino a settembre 2022. Alla prima udienza del procedimento instaurato dalla ditta, che chiede il risarcimento dei danni per mancato guadagno e curriculari per la risoluzione del contratto, oltre interessi e rivalutazione, la giudice Simona Monforte del Tribunale di Messina ha disposto che le parti intraprendano un tentativo di mediazione, con iniziativa a carico della “Catering”, per una rapida soluzione conciliativa della controversia. Tentativo che sarà avviato il 16 maggio davanti ad un mediatore, l’ingegnere Gian Francesco Cremonini, visto che l’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta e ha confermato l’incarico all’avvocato Cecilia Nicita, che segue già la vicenda, stanziando l’importo di 2mila 344 euro per l’ulteriore affidamento. Le parti torneranno in tribunale all’udienza fissata per il 23 ottobre per verificare l’esito della mediazione e qualora dovesse fallire si proseguirà con il giudizio civile. La “Catering”, difesa dall’avvocato Salvatore Cittadino, contesta al Comune che il mancato riconoscimento di un ulteriore aumento dell’importo del singolo pasto, ritenuto legittimo in base al Codice dei contratti pubblici e al Codice civile, ha di fatto costretto il gestore della refezione scolastica a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, determinata da fatti imprevisti ed imprevedibili. La società aveva chiesto un adeguamento del prezzo del pasto, ritenendo che da 5,47 euro si dovesse passare quantomeno a 6-6,25 euro, ma ha ottenuto risposta negativa dal Comune di Santa Teresa di Riva, al quale contesta anche che la seconda classificata, “con un affidamento sostanzialmente diretto e senza gara, ha poi svolto il servizio al prezzo di 7,20 euro oltre Iva a pasto fino alla conclusione dell’anno scolastico, quindi un ulteriore euro in più rispetto all’aumento molto più modesto proposto e 1,73 euro in più rispetto all’ultimo prezzo a pasto riconosciuto alla società ricorrente”. Da qui la richiesta di risarcimento danni “posto che si è costretta sostanzialmente la ‘Catering’ a chiedere la risoluzione del contratto per effetto del diniego opposto alla richiesta di adeguamento del costo del pasto di gran lunga inferiore a quello poi riconosciuto alla nuova aggiudicataria”.

Tesi ritenute infondate dal Comune, che ha chiesto al Tribunale di rigettarle e di condannare la “Catering Srl” al pagamento di 64mila 634 euro di danni patrimoniali per l’illegittima e improvvisa interruzione dell’esecuzione del contratto, cifra corrispondente ai maggiori esborsi che l’ente ha dovuto sostenere per affidare la gestione della mensa alla ditta subentrante, oltre alla condanna al risarcimento del danno di immagine causato al Comune. L’Amministrazione ha fatto presente al Tribunale come davanti ad un illegittimo inadempimento contrattuale da parte della “Catering”, in presenza del quale il Comune avrebbe dovuto disporre la risoluzione in danno, ha tuttavia cercato di andare incontro alla ditta per le difficoltà che ha fatto presenti, senza disporre la risoluzione in danno ma accettando lo scioglimento del contratto. Cause imprevedibili e straordinarie, quelle addotte dalla ditta catanese a sostegno della richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, “che nulla avevano a che vedere con il mancato aumento di prezzo per il singolo pasto e non sono mai state specificate, né debitamente provate dalla ditta”. Secondo il Comune “la mancata disponibilità di un centro cottura (in merito al quale la Catering aveva dichiarato di averne più d’uno) e delle materie prime (normalmente reperibili in quel periodo) non può che essere imputata alla stessa ditta e certamente non ha natura oggettiva” e la circostanza che il presunto danno lamentato derivi dal mancato riconoscimento dell’aumento di prezzo richiesto è smentita dagli atti, in quanto dopo che era stato avviato il servizio (e accettato l’aumento di prezzo di 1 euro) non vi è stata alcuna richiesta di ulteriore aumento di prezzo. “Mentre lamentava difficoltà di approvvigionamento, in realtà la Catering non proseguiva il servizio per la mancata disponibilità del centro cottura di Roccalumera - la tesi dell’Amministrazione - e ha abbandonato il servizio per cause non imputabili al Comune”.


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