Santa Teresa, nuovo risarcimento del Comune (già condannato) al tecnico non assunto
di Andrea Rifatto | 28/07/2024 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 28/07/2024 | ATTUALITÀ
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Al centro la mancata assunzione all'Ufficio tecnico
Siglato un secondo accordo tra il Comune di Santa Teresa di Riva e l’ing. Carmelo Miuccio, dipendente del Comune di Messina che nel 2008 presentò una domanda di mobilità per occupare il posto vacante di dirigente all’Ufficio tecnico comunale, ma ottenne un diniego a prestare servizio e si rivolse al tribunale. Il primo accordo è stato raggiunto lo scorso anno, quando l’ente ha riconosciuto il pagamento di 21mila 666 euro, di cui 12mila 911 euro a titolo di sorte capitale e 8mila 754 euro come spese legali, ottenendo un risparmio di circa 11mila euro per le casse comunali e la rinuncia del professionista ad instaurare il giudizio di rinvio davanti la Corte d’appello di Catania, come previsto dalla Cassazione, dopo la vittoria in primo e secondo grado. Adesso la giunta comunale ha raggiunto un nuovo accordo: in Cassazione, infatti, pende un secondo procedimento relativo agli anni successivi per il riconoscimento dell’indennità di posizione, quale mancato guadagno per aver il Comune assunto con contratto a tempo determinato per tre anni (dal 2009 al 2012) un altro dirigente dell’Ufficio tecnico, l’ingegnere Pietro Mifa, anzichè procedere con la mobilità in favore dell’ingegnere Miuccio. Il legale di quest’ultimo, l’avvocato Giuseppe Tribulato, ha proposto un accordo e dopo varie interlocuzioni e trattative con il legale del Comune, l’avvocato Santina Intersimone, è stata raggiunta un’intesa per il pagamento di 36mila euro a titolo di risarcimento, comprese spese legali, con rinuncia ad interessi e rivalutazione e pagamento in un’unica soluzione. Accordo che la giunta comunale ha ritenuto congruo e conveniente, considerato che consente all’ente un risparmio di 14mila 045 euro, approvando lo schema di transazione per estinguere il giudizio pendente dal 2019 e autorizzando il sindaco Danilo Lo Giudice a siglarla. La Cassazione aveva stabilito già nel primo caso che l’indennità di posizione va riconosciuta poiché collegata all’incarico e corrisposta per il solo fatto di rivestire una determinata posizione organizzativa, anche senza lo svolgimento dell’attività.