Mercoledì 05 Febbraio 2025
Ricorso contro l'ente e il costruttore presentato dal proprietario dell'immobile adiacente


Santa Teresa, un permesso di costruire rilasciato dal Comune finisce davanti al Tar

di Andrea Rifatto | 14/01/2025 | ATTUALITÀ

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Il terreno dove è prevista la costruzione

È sorto un contenzioso amministrativo su un permesso di costruire rilasciato nel 2022 dal Comune di Santa Teresa di Riva per la costruzione di due edifici sulla via Francesco Crispi, nel quartiere Barracca. Il proprietario di un immobile confinante, Giovanni Privitera, ha infatti deciso di agire contro l’ente presentando un ricorso al Tar di Catania, chiedendo l’annullamento del titolo edilizio che ha autorizzato alla ditta individuale “Carmelo Arpa”, citata come controinteressata, i lavori di ristrutturazione previa demolizione e nuova costruzione di un corpo di fabbrica A a due elevazioni fuori terra con sottotetto, ancora da realizzare, mentre è già stato edificato l’adiacente corpo B a quattro elevazioni fuori terra con piani interrato e sottotetto. Nel ricorso, presentato dagli avvocati Francesco Giovanni Fichera e Alberto Grasso, il Comune di Santa Teresa di Riva non si è costituito in giudizio, al contrario del titolare dell’impresa difeso dagli avvocati Ferruccio Puzzello e Alessandro Dini. Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato come sussistano seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, visto che il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario di un immobile che confina con il terreno dove è prevista la costruzione.

Per il Tar, però, «detto elemento di contiguità spaziale, in ragione della distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso, non consente di affermare che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato». Privitera, tra l’altro, «non ha precisato e comprovato nel corso del giudizio - scrive il Tar - quale specifico pregiudizio derivi dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio impugnato». Dunque l’udienza in camera di consiglio, i giudici della Prima Sezione hanno deciso con un’ordinanza di assegnare alle parti un termine di 30 giorni per presentare memorie vertenti su quest’unica questione e di fissare per il seguito della trattazione l’udienza pubblica del 26 marzo, lasciando sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.


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