Santa Teresa, un ricorso sulle antenne si chiude dopo 15 anni senza vincitori né vinti
di Andrea Rifatto | 11/09/2022 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 11/09/2022 | ATTUALITÀ
992 Lettori unici
Le antenne Vodafone all'epoca del ricorso
Quindici anni per decidere le sorti di un ricorso al tribunale amministrativo regionale, che alla fine non ha visto nè vinti nè vincitori ma si è chiuso per un vizio di forma. È quando avvenuto a Santa Teresa di Riva, in una vicenda che vedeva contrapposti il Comune e il colosso della telefonia Vodafone Omnitel, che nel 2007 si è rivolto al Tar di Catania contro l’ente per chiedere l’annullamento di un provvedimento dell’Ufficio tecnico con il quale veniva respinta la richiesta di riconfigurazione e implementazione Umts della stazione radio esistente sul lungomare e della delibera del Consiglio comunale del 2006 di approvazione del regolamento per l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione per telefonia cellulare e radiotelevisivi. Adesso i giudici amministrativi, a distanza di quindici anni, hanno dichiarato il ricorso estinto per perenzione, dopo che nel 2016 e nel febbraio di quest’anno Vodafone Omnitel, difesa dagli avvocati Mario Libertini e Harald Bonura, aveva dichiarato di aver interesse ad arrivare ad una decisione contro il Comune, difeso dall’avvocato Antonio Scarcella. Interesse per una pronuncia di accoglimento del ricorso che nel tempo si è limitato alla domanda di annullamento dell’atto di diffida a non eseguire i lavori di riconfigurazione dell’impianto, visto che il regolamento comunale è stato nel frattempo sostituito nel 2009 e poi da quello approvato con delibera del Consiglio comunale del 2016, anch’esso impugnato da Vodafone con un ricorso del 2021; quanto invece alla domanda di risarcimento del danno, la società ha espressamente dichiarato di rinunciare, non avendo subito in concreto effetti pregiudizievoli derivanti dall’atto di diffida a non seguire i lavori già completati. Il ricorso è stato quindi trattato nell’udienza di smaltimento del 4 luglio, nel corso della quale è stata rilevata la sussistenza delle perenzione, considerato anche che erano ormai trascorsi cinque anni dalla data di deposito del ricorso, in quanto la richiesta del 2016 di fissazione dell’udienza di trattazione non è stata redatta secondo le prescrizioni di legge poiché sottoscritta solamente dai difensori della ricorrente e non dalla parte che ha rilasciato la procura, ossia la società Lindam Srl procuratrice di Vodafone Italia, nere conto del fatto che tale procura risulta priva di data, rilasciata ad un procuratore diverso da quello che aveva sottoscritto il ricorso. Procura tra l’altro priva di data e non accompagnata dal deposito nel fascicolo digitale della documentazione attestante la legittimazione del legale rappresentante della Lindam ad agire in nome e per conto di Vodafone. A ciò si aggiunge che la dichiarazione di interesse alla decisione presentata a 2022 risulta è sottoscritta dal solo avvocato Bonura, cui era stata rilasciata procura speciale a margine del ricorso introduttivo, ma che non stato indicato tra i procuratori della ricorrente nella nuova procura rilasciata nel 2016. Dunque caso chiuso, con le spese compensate tra le parti.