Sant’Alessio, il Tar accoglie il ricorso di Wind sull’antenna: atti del Comune illegittimi
di Andrea Rifatto | 30/12/2020 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 30/12/2020 | ATTUALITÀ
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Le strutture già installate
Tutti gli atti emanati dal Comune di Sant’Alessio Siculo per bloccare l’installazione dell’antenna per la telefonia mobile di Wind-Tre sono illegittimi e vanno annullati. È la conclusione a cui è giunto il Tar di Catania, che ha accolto i ricorsi presentati dalla società contro il Comune, la Città metropolitana (non costituitasi in giudizio) e l’Arpa di Messina sulla realizzazione dell’impianto su un edificio in via Consolare Valeria 25, i cui lavori sono stati sospesi dal Comune che ha poi ordinato anche la demolizione di quanto fin qui realizzato, mentre l’Arpa in seguito al ripristino dell'originario progetto architettonico (dopo la rinuncia alla variante) ha rifiutato l'espressione di un nuovo parere e revocato i precedenti “in attesa della pronuncia del Tar e che venga fatta luce sulla regolarità dello stato dei luoghi”. Wind-Tre mirava a far accertare la legittimità degli atti municipali e dall’Arpa ma soprattutto ad accertare la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione, presentata il 25 marzo del 2019. E il Tar ha dato ragione al colosso delle telecomunicazioni, respingendo le eccezioni presentate dall Comune in quanto non fondate. I giudici hanno infatti evidenziato come per la richiesta di documentazione integrativa “il termine di 90 giorni del silenzio-assenso è scaduto il 23 giugno 2019, con illegittimità degli atti inibitori emessi successivamente” e che “l’amministrazione, nell’ipotesi di installazione di un impianto soggetta alla procedura semplificata di cui all’art. 87 del D. Lgs. 259/2003, non può esigere documenti diversi da quelli previsti”. Sottolineato poi come “gli ulteriori provvedimenti del Comune che rilevano contrasti tra l’intervento e il regolamento dell’Ente sono tutti successivi alla formazione del silenzio assenso né posti in essere nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali degli atti di autotutela, con conseguente illegittimità degli stessi”, oltre al fatto che “l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento rende illegittimi gli atti impugnati”. Il Comune di Sant’Alessio è difeso dall'avvocato Carmelo Moschella, Wind-Tre dall'avvocato Giuseppe Sartorio. Il Tar ha poi riscontrato che le limitazioni previste dal regolamento comunale in zona residenziale, con i limiti di potenza, sono viziate in quanto il Comune non può incidere sui limiti di emissione, di competenza dello Stato, così come in merito al limite massimo di altezza, la giurisprudenza amministrativa ha già ritenuto illegittima la relativa imposizione regolamentare per gli impianti in questione in assenza di plausibile ragione giustificativa e ne è conseguita la disapplicazione delle norme regolamentari comunali per quanto di interesse di Wind-Tre, ritenute ostative alla formazione del silenzio assenso. Quanto alla presenza nelle vicinanze di un edificio sensibile destinato a Poliambulatorio, il Tar ha accolto le testi sull’incompetenza dell’Asp – che aveva invitato il Comune ad attivarsi a fronte della presenza di struttura “sensibile”, sia per la mancata indicazione della norma regolamentare asseritamente violata e delle specifiche distanze tra i siti in questione. Passaggio decisivo della sentenza quello in cui si ribadisce che “l’assenza della comunicazione relativa all’avvio del procedimento, e quindi dalle garanzie procedimentali previste dalla legge per l’autotutela, rende inevitabilmente illegittimi gli atti impugnati” e qualora “gli atti in questione fossero da intendere quali atti di annullamento in autotutela, mancherebbe anche un’adeguata motivazione in ordine alla comparazione dell’interesse dell’ente con quello dell’operatore di comunicazione”. Rigettate anche le contestazioni sulla non perfetta rappresentazione dei luoghi in progetto e sulla presunta violazione dell’art. 32 del regolamento edilizio sull'estetica degli edifici. L’Arpa, invece, non poteva invece negare il proprio parere sulla volontà di Wind-Tre di depotenziare l’impianto nell’attesa della sentenza del Tar o della determinazione comunale, dovendo provvedere all’istruzione della relativa pratica e all’esito emettere provvedimento finale motivato (positivo o negativo che sia). Le spese del giudizio sono state compensate tra tutte le parti. I proprietari dell’immobile nei mesi scorsi hanno chiesto al colosso delle comunicazioni la disdetta e il recesso dal contratto di affitto, disconoscendone l’efficacia e dicendosi dunque non più interessati ad avere l’antenna di telefonia sul proprio terrazzo. Wind Tre però ha portato comunque avanti la battaglia giudiziaria e si vedrà adesso quali saranno le decisioni future.