Mercoledì 20 Novembre 2024
La struttura sul lungomare da 10 anni al centro di contese contro il Comune e i titolari


Sant'Alessio, quel chiosco non s'ha da fare: il Tar annulla il permesso di costruire

di Andrea Rifatto | 16/11/2024 | ATTUALITÀ

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Realizzato su area demaniale davanti al condominio

Quel chiosco non s’ha da fare. Parafrasando Manzoni nei “Promessi Sposi”, si può riassumere la vicenda che riguarda un piccolo punto di ristoro su un'area demaniale del lungomare di Sant’Alessio Siculo, da dieci anni al centro di contese giudiziarie. La prima struttura è stata demolita nel 2021 su ordine del Comune, dopo un provvedimento del Tar di Catania a chiusura di un ricorso presentato nel 2014, ma già nei mesi successivi ne è stato presentato un altro e adesso è arrivata la sentenza, che ha annullato il permesso di costruire rilasciato dal Comune l’1 luglio 2021 per una struttura sorta solo nei mesi scorsi. A rivolgersi ai giudici è stata sempre la proprietaria di un appartamento situato nel complesso residenziale alle spalle del chiosco, con giardinetto antistante delimitato da un muretto di confine con cancelletto che fronteggia il lungomare, che ha agito contro il Comune e nei confronti della società “Zefiro Srls”, costruttrice del chiosco (entrambi non si sono costituiti in giudizio), dopo aver già lamentato in precedenza di non poter godere più della vista del mare, della luce naturale e di essere privata dell’uso del giardino a causa del notevole numero di avventori. Nei giorni scorsi la Prima Sezione del Tar di Catania ha dato nuovamente ragione alla proprietaria dell’appartamento, sposando le sue tesi rappresentate tramite l’avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, e ha annullato il provvedimento dell’Ufficio tecnico e condannato il Comune e la “Zefiro” a pagare 2mila euro di spese.

I giudici hanno ricordato come secondo la Legge regionale 78/1876 “le costruzioni debbono arretrarsi di 150 metri dalla battigia ed entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”. In questo caso “il manufatto non rispetterebbe il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di rispetto dei 150 metri, essendone stata ‘autorizzata’ la realizzazione a soli 20 metri circa e non rientrando tra le opere e gli impianti destinati alla diretta fruizione del mare”; inoltre il permesso di costruire “non contiene alcun riferimento alla qualificazione dell’opera come destinata alla fruizione del mare”. Nel 2021 il Tar aveva dato ragione alla proprietaria stabilendo che l’autorizzazione edilizia era illegittima in quanto il chiosco avrebbe dovuto essere autorizzato con permesso di costruire poiché comportava trasformazione del territorio con carattere di stabilità. Titolo edilizio che adesso i giudici hanno annullato.


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