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La nomina del commissario prefettizio che la firmò nel maggio 2013 era incostituzionale


Scaletta. Annullata dal Tar la dichiarazione di dissesto finanziario

di Andrea Rifatto | 06/03/2015 | ATTUALITÀ

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Il ricorso è stato presentato dall'attuale Amministrazione

La dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Scaletta Zanclea, firmata nel maggio 2013 dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio comunale, è illegittima. A stabilirlo è la terza sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania, che con una sentenza depositata nei giorni scorsi ha accolto il ricorso presentato dal Comune, difeso dall'avv. Marcello Scurria, contro il Prefetto di Messina e la Corte dei conti e nei confronti della dott.ssa Margherita Catalano, commissario nominato dal Prefetto. L’azione intrapresa dall’amministrazione scalettese era volta ad ottenere non solo l’annullamento della deliberazione n. 1 del 24 maggio 2013 con la quale il commissario ad acta dichiarò il dissesto finanziario del Comune di Scaletta Zanclea, ma anche del provvedimento del 21 maggio 2013 con il quale il viceprefetto vicario nominò la dott.ssa Catalano e dell’atto del 2 aprile dello stesso anno con il quale il Prefetto di Messina assegnò ai consiglieri comunali di Scaletta Zanclea 20 giorni per l'adozione della deliberazione di dissesto. La vicenda ebbe inizio nel dicembre 2012, quando il Consiglio comunale di Scaletta Zanclea fece ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, omettendo, tuttavia, la predisposizione e l’approvazione del relativo piano nel termine di 60 giorni dall’adozione della delibera. Il rappresentante del Governo nominò così un commissario ad acta, che dichiarò il dissesto finanziario dell’ente sostituendosi all’organo consiliare.
L’Amministrazione del sindaco Gianfranco Moschella, insediatasi nel giugno 2013, ritenne invece che l’iter seguito fosse viziato da omissioni e basato su norme incostituzionali, decidendo di rivolgersi al Tar. I giudici amministrativi, dopo aver ribadito la propria giurisdizione in materia di impugnazione del provvedimento prefettizio, bocciando le questioni eccepite dall’Avvocatura dello Stato, hanno stabilito nell’udienza del 14 gennaio scorso che il ricorso del Comune è fondato, poiché, si legge nel dispositivo, “nelle more della decisione è intervenuta la sentenza n. 219/2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 13, seconda parte, del D.Lgs. 149/2011, laddove prevede(va) l’automatica e diretta applicazione alle regioni a statuto speciale delle disposizioni di cui al D.Lgs. 149/2011 e, tra queste, la norma dell’art. 6 del predetto D.Lgs. 149/2011 che ha costituito il referente normativo degli atti impugnati”. L’intero procedimento avviato dalla Prefettura di Messina, dunque, si è basato su una norma dichiarata incostituzionale laddove imponeva la diretta applicabilità di tutte le disposizioni in essa contenute anche alle regioni dotate di autonomia speciale, come la Sicilia.
I magistrati del tribunale etneo (Calogero Ferlisi, presidente; Agnese Anna Barone, consigliere estensore; Francesco Mulieri, referendario) hanno così dichiarato prive di fondatezza le dichiarazioni difensive avanzate dalle controparti, evidenziando come l'Avvocatura dello Stato non abbia indicato specificatamente quale sia (o possa essere) la norma su cui che si fonderebbe il potere sostitutivo esercitato dal Prefetto di Messina, che ha portato alla nomina del commissario e alla successiva dichiarazione di dissesto finanziario. La camera di consiglio ha inoltre deciso ci compensare le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza dall'autorità amministrativa.

Più informazioni: dissesto scaletta zanclea  


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