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Scorporo Scifì-Forza d'Agrò, referendum esteso anche a Sant'Alessio Siculo
di Andrea Rifatto | 11/02/2015 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 11/02/2015 | ATTUALITÀ
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L'abitato di Scifì
La Terza sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania, con la sentenza n. 391/2015, ha accolto il ricorso presentato dal Comitato "Per S. Alessio e Scifì Uniti", presieduto da Franco Santoro e rappresentato dall'avv. Salvatore Smiroldo, teso ad ottenere l'estensione della consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante lo scorporo della frazione di Scifì dal comune di Forza D'Agrò e l'aggregazione al comune di Sant'Alessio Siculo, stabilendo che il decreto dell’assessorato regionale delle Autonomie locali e Funzione pubblica, emanato l'’11 aprile 2013, con il quale veniva autorizzata la consultazione referendaria, va modificato limitatamente alla parte in cui non estende la consultazione all’intera popolazione di Sant'Alessio. Respinto, invece, il ricorso presentato dal Comune di Forza D'Agrò, rappresentato dall'avv. Antonino Gazzara, contro l’assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e nei confronti del Comune di Sant’Alessio Siculo e del Comitato Pro-Scifì, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato dall'avv. Filippo Brianni. Il Tar, a cui l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Di Cara si era rivolta per ottenere l'annullamento della consultazione refendaria, fissata dalla Regione, secondo le censure presentate dall'avv. Gazzara, al termine di un iter viziato da irregolarità, ha stabilito che sia i cittadini di Forza d'Agrò che quelli di Sant'Alessio devono partecipare al voto. I due ricorsi sono stati riuniti dal tribunale etneo, essendo entrambi relativi alla stessa vicenda, e discussi nell'udienza del 28 gennaio scorso. “Nulla di fatto, tutto azzerato – ha commentato il sindaco di Forza d’Agrò, Fabio Di Cara –: questa pagina con i suoi protagonisti viene archiviata negli annali della storia di Forza d’Agrò. Molti saranno felici, molti si dovranno rassegnare”. In realtà il Tar ha confermato la validità dell'iter seguito dai Comitati stabilendo che la consultazione deve coinvolgere entrambi i paesi. La sentenza
"L’art. 8 della Legge Reg. 30/2000 - scrivono i giudici - ai commi 3 e 4 stabilisce che: 'Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del Comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all'altro'; la Legge, come si vede - proseguono - parla di 'popolazioni interessate', al plurale, e pertanto risulta chiaro, pur nel contesto di una normativa oscura e spesso priva di adeguato coordinamento, che alla consultazione referendaria debbono partecipare, sia i cittadini del comune che subisce lo scorporo, sia quelli del comune incorporante. Alla luce della normativa sopradetta è evidente che il decreto impugnato avrebbe dovuto tenere in considerazione che anche il Comune di S. Alessio Siculo deve modificare i propri territori o subire il passaggio di parti di territorio e di popolazione e pertanto avrebbe dovuto estendere la consultazione referendaria anche alla popolazione di questo Comune".
Rigettate le altre censure mosse dal Comune di Forza d'Agrò, tese a contestare l'iter seguito per giungere al referendum, in particolare riguardo al numero di firme presentate dal Comitato Pro Scifì e alla mancanza di contradditorio sulla vicenda tra i due Comuni. "Tutte le censure portate dal ricorso n. 3090/13 proposto dal Comune di Forza d’Agrò, laddove si avversa in radice la indetta procedura di consultazione referendaria - si legge ancora - vanno disattese e rigettate". Il Tar, ordinando che la sentenza venga eseguita dall'autorità amministrativa, ha compensato le spese del giudizio, attesa la peculiarità e la novità della materia esaminata.