Sabato 23 Novembre 2024
Riguardano i certificati di agibilità e i termini di validità delle concessioni edilizie


Semplificazione edilizia, importanti novità in Sicilia

di Andrea Rifatto | 28/06/2014 | ATTUALITÀ

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Novità introdotte dalla Legge regionale 14/2014

Arrivano importanti novità in Sicilia riguardanti semplificazioni in materia edilizia, in particolare sul rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità da parte dei Comuni e sui tempi di inizio e ultimazione dei lavori. La legge n. 14 del 23 giugno 2014, pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ha infatti in parte riformato le leggi regionali 17/1994 e 71/1978, norme che regolano alcuni ambiti dell’edilizia e dell’urbanistica nell’isola.
All’art. 3 della legge del 1994 sono stati inseriti due commi: il 5bis prevede che “il certificato di abitabilità/agibilità possa essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di abitabilità/agibilità parziale” . Il terzo comma introdotto all’art. 5 della legge regionale 17/1994 stabilisce l’applicazione in Sicilia del comma 3, lettere a), b) e d) dell’articolo 25 del Dpr 6 giugno 2001 (Testo unico in materia edilizia), che obbliga il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, a rilasciare il certificato di agibilità entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. La novità consiste nella possibilità per il privato, nel caso in cui non proponga domanda di abitabilità/agibilità, di presentare la dichiarazione del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato nei limiti delle rispettive competenze professionali, con la quale si attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, alle norme igienico sanitarie e la sua abitabilità/agibilità. Dovranno essere allegate copia della richiesta di accatastamento dell’edificio trasmessa al catasto e la dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza e risparmio energetico, valutate secondo la normativa vigente. Disposizioni che, vista la soppressione del comma 6,  si applicheranno a tutti gli immobili e non solo a quelli con destinazione residenziale.

L’art. 2 della Legge regionale 14 del 23 giugno ha invece prorogato di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori, modificando quanto previsto all’art. 36  della L.r. 71/1978: le opere dovranno adesso essere avviate entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia, mentre dovranno concludersi entro cinque anni, e non più tre. La proroga scatta dietro comunicazione del soggetto interessato, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La nuova disposizione si applica anche alle autorizzazioni edilizie, alle denunce di inizio attività ed alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine. È stato inoltre prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge pubblicata ieri sulla Gurs.

Più informazioni: semplificazione edilizia  


COMMENTI

Salvatore Solazzo | il 15/01/2015 alle 17:39:02

L'art. 5 ter che prevede ove necessita della attestazione del professionista abilitato è valida anche per le costruzioni realkizzate abusivamente e successivamente condonate e in corso di rilascio della concessione in sanatoria?

Andrea Rifatto | il 15/01/2015 alle 21:41:05

Credo di sì, in quanto la legge specifica che il professionista deve attestare la conformità dell’opera al progetto presentato, alle norme igienico sanitarie e la sua abitabilità/agibilità. Una volta ottenuta la concessione edilizia in sanatoria l'opera sarà sicuramente conforme al progetto presentato.

Antonello MArtorana | il 30/06/2015 alle 19:56:32

Non si capisce bene sotto quale forma deve eseere resa dal professionista la relazione per l'agibilità: autocertificazione o perizia giurata ?

Angelo Palumbo | il 09/10/2015 alle 10:51:48

per gli Edifici a destinazione Commerciale, per il rilascio dell'agibilità vale la stessa procedura , l'attestazione del professionista è sufficiente per il rilascio ?

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