Sabato 14 Dicembre 2024
La giudice del lavoro gli ha riconosciuto il diritto a percepire la differenza economica


Taormina, dipendente Asm retrocesso anziché promosso: il Tribunale condanna l'azienda

di Andrea Rifatto | ieri | ATTUALITÀ

645 Lettori unici

Un contenzioso iniziato nel 2017

Non poteva essere retrocesso ma anzi doveva essere promosso con una mansione superiore. È quanto ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Messina, che ha condannato l’Azienda servizi municipalizzati di Taormina a riconoscere il diritto di un dipendente ad ottenere un nuovo inquadramento giuridico ed economico e a pagargli differenze retributive, interessi e altre spese per un totale di 65mila 235 euro. Dopo la sentenza emessa dalla giudice Roberta Rando, la municipalizzata non ha versato subito le somme e il dipendente ha notificato un atto di precetto che ha portato nei giorni scorsi alla liquidazione degli importi, pari a 33mila 978 euro di sorte capitale, 7mila 549 euro di interessi legali e rivalutazione monetaria dal 2018 al 2024, 9mila 257 euro di spese giudiziali, 4mila 732 euro di spese precetto, Iva e cpa e 9mila 718 euro per differenze retributive del periodo marzo 2023-settembre 2024. Con il ricorso, depositato nel 2017 dall’avvocato Giuseppe Tribulato, il dipendente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto all’inquadramento giuridico ed economico nel parametro 210, con la qualifica di coordinatore sin dal 27 giugno 2012, e di annullare o disapplicare la determina Asm del 2017 nella parte in cui lo retrocedeva alle funzioni ed al parametro retributivo precedente alla determina commissariale del 2012. Assunto nel 2001 con la qualifica di operatore di esercizio (parametro retributivo 158), nel 2012 l’addetto è stato nominato «temporaneamente e fino alla revoca» coordinatore di esercizio linee urbane con assegnazione del parametro 210, confermato nel 2014 «ai fini di perseguire una migliore efficacia ed efficienza della gestione di Asm» e nominato anche responsabile mezzi aziendali e rapporti con la Regione Sicilia per il settore urbano e scuolabus e funzioni delegate. 

Nel 2015, a seguito della richiesta di congedo straordinario, l’Asm ha temporaneamente nominato in sostituzione un altro dipendente, affidandogli di fatto le mansioni ed i compiti svolti fino ad allora dal collega; terminato il congedo, il titolare ha comunicato il rientro in servizio dall’1 gennaio 2017, evidenziando che per gravi motivi familiari non poteva garantire la continuità del servizio richiesta nel settore affidatogli e pertanto ha fatto istanza per essere utilizzato come coordinatore di esercizio strisce blu, rimozione, titoli di viaggio e funzioni delegate, con mantenimento della stessa qualifica e dello stesso parametro retributivo. Dopo un interpello interno, però, Asm ha nominato un altro dipendente come coordinatore di esercizio trasporto urbano, revocando l’originaria determina commissariale del 2012 e retrocedendo il dipendente dal parametro retributivo 210 (posseduto dal 2012 al 2017) al parametro 158, adibendolo alle mansioni di parcheggiatore nei parcheggi Lumbi e Porta Catania. Asm, difesa dall’avvocato Giacomo Falcone, ha sostenuto la prescrizione di ogni diritto e l’infondatezza delle pretese nel merito, ma la giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto alla percezione delle differenze retributive, visto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per il passaggio in via definitiva del dipendente alla mansione superiore, condannando l’azienda.


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.