Sabato 01 Febbraio 2025
Secondo il legale la Corte d'appello doveva rimandare la causa al primo grado


Taormina, la difesa del bar sfrattato contesta la sentenza: "Andremo in Cassazione"

di Andrea Rifatto | ieri | ATTUALITÀ

1118 Lettori unici

L'avvocato Antonino Cappadona

Contestata dalla difesa dell’impresa “Ferrara Bar di Ferrara Manuela Stefania” la sentenza della Corte d’appello di Messina, che seppur abbia dichiarato la nullità del verdetto di primo grado per difetto di valida costituzione del giudice onorario, ha confermato la risoluzione del contratto di locazione e condannato la titolare dell’attività al pagamento in favore del Comune di Taormina della somma di 520mila euro per canoni sino a giugno 2022, oltre i canoni maturati sino al rilascio, maggiorati degli interessi legali da ogni singola scadenza fino al soddisfo. L’avvocato Antonino Cappadona, legale della società, spiega come dopo essere subentrato al precedente difensore abbia anche sollevato la nullità della sentenza resa dal giudice di primo grado per incompetenza dello stesso in violazione di norma imperativa, eccezione accolta in appello dalla Seconda Sezione civile che però non ha ritenuto di rimettere la causa al primo giudice. 

«Ciò costituisce a mio avviso un grave errore processuale per una pluralità di ragioni - afferma l’avvocato Cappadona - in quanto l’articolo 354 del Codice di procedura civile prevede espressamente la remissione al giudice di primo grado in caso di annullamento della sentenza; l’appello non è un procedimento totalmente devolutivo e la Corte d’Appello non aveva cognizione per emettere una decisione nel merito non essendo stata impugnata la decisione dall’Ente appellato, ritenuta nulla la sentenza di primo grado, non ricelebrando il processo, nella sostanza si priverebbe la parte di un grado di giudizio. Questi ed ulteriori motivi verranno fatti valere dalla mia assistita innanzi alla Suprema Corte di Cassazione - conclude il legale - e tanto a beneficio delle ragioni della ditta che assisto che a causa della vicenda processuale è stata costretta a cessare l’attività nella splendida cornice di Taormina». Per la Corte, invece, «non ne deriva la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 Cpc perché non ricorre alcuna delle ipotesi ivi previste: pertanto (Cass. 7 novembre 2023, n. 30969) la Corte di appello deve decidere la causa nel merito, non ravvisandosi l'esigenza di rinnovazione di atti del primo grado e non avendo la parte interessata chiesto di svolgere eventuali attività processuali preclusele per la dedotta nullità».


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.