Taormina, nessun ostacolo per realizzare la "zip line": ricorso respinto anche dal Cga
di Andrea Rifatto | 20/11/2023 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 20/11/2023 | ATTUALITÀ
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Il progetto della nuova attrazione turistica
Rigettato anche in appello il ricorso contro la realizzazione della zip line a Taormina, l’attrazione turistica di ultima generazione per sorvolare il territorio appesi ad un cavo d’acciaio sospeso tra due punti con quote differenti, come se si fosse in volo libero. Il Cga di Palermo (presidente Roberto Giovagnoli, consiglieri Solveig Cogliani, Anna Bottiglieri, Giovanni Ardizzone e Marco Mazzamuto) ha infatti respinto il ricorso finalizzato a ribaltare la sentenza emessa dal Tar di Catania nei mesi scorsi, presentato dalla società “La Collina Azienda Agricola Srl”, difesa dall’avvocato Sebastiano Licciardello, contro il Comune (non costituito in giudizio), l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, il Genio civile di Messina, la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina e nei confronti della “Adrenaline Flyng Srls” di Furnari, società che ha proposto la costruzione dell’impianto, difesa dall’avvocato Antonio Saitta. La ricorrente, proprietaria di alcune aree sopra le quali è previsto l’impianto, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del 27 ottobre 2022 di approvazione del progetto definitivo della zip line, con l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la variante urbanistica, l’approvazione della successiva variante al progetto decisa dall’aula il 28 dicembre 2022 e l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza il 14 dicembre 2022, oltre alla determina dell’Ufficio tecnico di approvazione dell’elaborato. I giudici hanno ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, legati all’assenza di valutazione ambientale strategica, alle procedure di esproprio, alla contestazione della pubblica utilità dell’opera, alla variante urbanistica, alla violazione della disciplina regionale della Vinca (Valutazione di incidenza ambientale), al mancato rispetto del principio di concorrenza e ad altre contestazioni di natura tecnica, decidendo di respingere entrambi gli appelli, principale e incidentale, ma di compensare le spese per la complessità procedimentale e giuridica della vicenda. Già in primo grado il Tar aveva evidenziato la tardività del motivo dell’omessa attivazione della procedura Vas e il difetto di legittimazione nel far valere i motivi riguardanti l’omessa partecipazione delle associazioni ambientaliste e degli enti esponenziali, stabilendo il fondamento legislativo del potere espropriativo anche a favore dei privati. L’iniziativa privata presentata dalla “Adrenaline Flyng Srls” prevede che venga finanziata integralmente con risorse proprie per l’importo di 2,5 milioni di euro, dunque senza l’utilizzo di risorse pubbliche. Il progetto prevede tre doppie linee il cui sviluppo delle funi d’acciaio sarà di 3.917 metri lineari, con stazioni di partenza e arrivo. Per effetto del dislivello e della forza di gravità è possibile scorrere e sorvolare il territorio sa un punto all’altro della vallata, secondo i proponenti senza alcun impatto ambientale e in totale rispetto degli abitanti, della fauna e dell’ambiente circostante.