Taormina, no anche in Cassazione alle richieste economiche dell'ex comandante Pappalardo
di Andrea Rifatto | ieri | ATTUALITÀ
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L'ex comandante Agostino Pappalardo
Rigettato anche dalla Corte di Cassazione il ricorso presentato dall'ex comandante del Corpo di Polizia locale di Taormina, Agostino Pappalardo, finalizzato ad ottenere il riconoscimento di alcune somme aggiuntive rispetto allo stipendio ordinario. Con un’ordinanza emanata dalla Sezione civile-lavoro, infatti, è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente a pagare 4mila 700 euro di spese di lite tra compenso professionale ed esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%. Pappalardo, dirigente del Corpo in pensione dal 2023, ha avviato il contenzioso con un ricorso al Tribunale di Messina specificando di avere goduto, in virtù di una delibera di giunta municipale del 2001, di una retribuzione di posizione pari a 36mila 151 euro annui, poi ridotta a 23mila 439 euro per l’anno 2008 e a 9mila euro per l’anno 2009 in virtù di una delibera sindacale dell’agosto 2008. Ai giudici ha chiesto sin dall’inizio il ripristino dell’originario importo della retribuzione di posizione per gli anni dal 2010 al 2013, ma sia il Tribunale nel 2016 che la Corte d’appello nel 2019 hanno rigettato le sue richieste, presentate tramite l’avvocato Enrico Freni. Il Comune di Taormina era invece rappresentato dall’avvocato Maria Concetta Tusa. Il ricorso per Cassazione era basato su quattro motivi, tutti dichiarati inammissibili, riguardanti in particolare la pesatura delle funzioni e degli incarichi che secondo l’ex comandante non sarebbe stata effettuata nel suo caso, mentre la Cassazione ha ribadito che l’atto dirigenziale adottato nel 2011, che costituiva semplice esecuzione del decreto sindacale del 2008, conteneva una nuova pesatura degli incarichi. In ogni caso, l’interpretazione di tale provvedimento non è stata criticata richiamando la violazione dei criteri interpretativi previsti dal codice civile, il che la rende ormai non oppugnabile.