Taormina, somme non pagate a lavoratore interinale: il Tribunale condanna l'Asm
di Andrea Rifatto | 15/06/2024 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 15/06/2024 | ATTUALITÀ
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Il lavoratore è rimasto in servizio dal 2017 al 2021
A parità di mansioni svolte, le normative vietano che il trattamento economico dei lavoratori somministrati sia diverso e inferiore rispetto a quello dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice. È ciò che ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Messina, che ha condannato la società “WinTime Spa Agenzia per il Lavoro” di Napoli e in solido l’Azienda servizi municipalizzati di Taormina, al termine della causa instaurata da un ex lavoratore interinale e legata al trattamento economico riservatogli durante la sua permanenza al lavoro. La giudice del lavoro Valeria Totaro ha condannato al pagamento di 3mila 776 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di indennità di presenza per un periodo oggetto di contestazione (740 giorni), oltre al rimborso delle spese del giudizio fissate in 1.078 euro e alle spese generali, Iva e Cpa. Il lavoratore, assistito dall’avvocato Francesca Piccolo, si era rivolto al giudice contro la “WinTime Spa” (contumace in giudizio) e l’Asm (difesa dall’avvocato Giovanni Monforte) lamentando la mancata corresponsione dell’indennità di presenza erogata invece agli operatori interni di pari parametro e qualifica, in violazione del principio di parità di condizioni economiche e normative tra lavoratori somministrati e dipendenti di eguale livello e mansioni dell’utilizzatore. L’assunzione era arrivata tramite la “WinTime” in forza di successivi contratti di somministrazione a tempo determinato in tre periodi diversi, tra il 2017 e il 2021, con la qualifica di autista-operatore di esercizio, inquadrato al parametro 140 Ccnl autoferrotranvieri, e solo in forza del nuovo accordo aziendale del 3 novembre 2020 l’Asm aveva provveduto ad erogargli, per due periodi, l’indennità nel nuovo ammontare di 250 euro mensili, mentre per gli anni precedenti le somme non erano state riconosciute. Il Tribunale ha evidenziato come “quanto ai lavoratori somministrati, l’articolo 30 del Ccnl per le agenzie di somministrazione non ha previsto deroghe all’applicabilità in loro favore del medesimo trattamento economico previsto per i dipendenti dell’impresa utilizzatrice di corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa”, ricordando come già con accordo aziendale del 2002 l’Asm aveva previsto per tutto il personale dipendente l’erogazione di 140 euro lordi mensili legata all’effettiva presenza sul posto di lavoro.