Sabato 23 Novembre 2024
Chiuso il contenzioso tra un cittadino e il Comune, che adesso deve scegliere come agire


Taormina, terreni occupati per parcheggi e galleria: il Tar impone di sanare la procedura

di Andrea Rifatto | 23/09/2024 | ATTUALITÀ

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Occupazioni mai sanate risalenti al 2001

Se tra imprese costruttrici e Comune i rapporti sono stati ormai definiti con la chiusura del lodo Impregilo, i lavori di realizzazione del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e i parcheggi sotterranei riservano ancora strascichi a distanza di oltre vent’anni. Al Tar di Catania si è chiuso nei giorni scorsi un contenzioso instaurato da un cittadino proprietario di due terreni occupati in via d’urgenza dal Comune nel 2001 per l’esecuzione delle opere legate alla viabilità e alla sosta, rimasti da allora nella disponibilità dell’ente senza che però sopravvenisse mai alcun atto autoritativo o negoziale idoneo a traslarne la proprietà dal privato al pubblico. Adesso i giudici amministrativi hanno imposto a Palazzo dei Giurati di sanare l’anomalia, decidendo quale strada intraprendere per rimediare. Il cittadino si era inizialmente rivolto al Tribunale civile di Messina, che però lo scorso dicembre ha fatto presente come non fosse competente in materia. Nel frattempo il ricorrente è deceduto ed è subentrato il fratello, che ha riassunto il giudizio dinanzi al Tar chiedendo che venisse formalizzato con atto pubblico l'accordo di cessione (avendo accettato nel 2003 le indennità per un ammontare di 65mila 634 euro) e risarciti i danni per aver reso inaccessibile, inagibile ed impraticabile una porzione residua di circa 1.961 metri quadrati e non aver realizzato opere di consolidamento e contenimento del terreno; con un secondo ricorso, invece, ha chiesto che il Comune sanasse l’occupazione o in alternativa restituisse il terreno abusivamente occupato e risarcisse i danni. 

La Seconda sezione del Tar di Catania ha dichiarato inammissibile e rigettato il primo ricorso, in quanto non vi è più l’obbligo del soggetto espropriante di concludere un accordo di cessione volontaria in quanto la norma è stata abrogata nel 2001. Il secondo ricorso, invece, è stato accolto e il Tar ha stabilito che il Comune di Taormina può percorrere tre strade: restituire in tutto o in parte i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima (risarcimento consistente negli interessi legali calcolati sul valore del bene all’epoca in cui l’occupazione illegittima ha avuto inizio, oltre rivalutazione e interessi); provvedere all'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42 bis Dpr n. 327/2001 con effetto da ora in avanti oppure addivenire a un accordo negoziale con la parte ricorrente. Considerata la sostanziale impossibilità per l’Amministrazione comunale di Taormina di provvedere alla restituzione delle aree, oggi occupate da strada e galleria, la soluzione più facilmente percorribile appare quella dell’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del Dpr. 327/2001, considerata come un procedimento espropriativo semplificato: qualora il Comune optasse per questa scelta, in quella sede verranno assunte le valutazioni sui criteri relativi all’indennizzo calcolato sullo stesso valore venale ed eventuali controversie insorte al riguardo saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.


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