Casalvecchio, imprenditrice condannata per bancarotta: la Cassazione rinvia in Appello
di Andrea Rifatto | 16/10/2024 | CRONACA
di Andrea Rifatto | 16/10/2024 | CRONACA
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Il fallimento venne dichiarato nel 2017
La sentenza deve essere annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre per il resto va confermata. È quanto ha deciso la Corte di Cassazione, che ha rigettato parzialmente il ricorso presentato da un’imprenditrice di Casalvecchio Siculo disponendo però il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina per un nuovo esame di una delle due accuse. Domenica Crisafulli, 65 anni, è stata condannata in primo grado nel 2022 e in appello nel 2023 a tre anni e tre mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per avere, nella qualità di amministratore unico della società "Smiro Carni Srl”, dal 2014 e fino al fallimento dichiarato nel 2017, dissipato il patrimonio della società omettendo di incassare i crediti vantati nei confronti del figlio Sebastiano Smiroldo, per l'importo di 63mila 413 euro; omesso di assumere iniziative per il recupero di altri crediti nei confronti di terzi per complessivi 46mila 389 euro; distratto beni dell'impresa (un autoveicolo Bobcat ed un impianto pesa bestiame); tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società, in particolare falsificando il saldo cassa, indicando valori elevati di cassa, omettendo di approvare i bilanci di esercizio dal 2013 in poi, omettendo di tenere le scritture contabili per gli anni 2016 e 2017 ed inoltre di consegnare il libro dei verbali di amministrazione. Il suo legale, l’avvocato Pietro Santoro, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo la riqualificazione dei reati in bancarotta semplice, il riconoscimento delle attenuanti perchè il fallimento è stato dichiarato su istanza di un solo creditore e la maggioranza dei creditori non ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare e in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputata e del soddisfacimento di gran parte dei creditori. La Cassazione ha accolto la richiesta limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, come chiesto anche dal sostituto procuratore generale, poiché «la motivazione della sentenza impugnata costituisce l'esito di un disorientamento concettuale, da parte della Corte territoriale, circa le categorie interpretative che individuano la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella sua duplice declinazione», in quanto in appello, con riferimento alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili in relazione agli anni 2016 e 2017, è stato erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, individuandolo nel dolo generico anziché nel dolo specifico.