Sabato 23 Novembre 2024
Attuato il provvedimento richiesto dal sindaco visto l'aumento dei positivi


Coronavirus, Musumeci ha firmato l'ordinanza: Nizza di Sicilia diventa zona rossa

di Redazione | 30/04/2021 | CRONACA

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Restrizioni massime dal 2 al 12 maggio

È arrivata oggi pomeriggio la firma del presidente della Regione, Nello Musumeci, sull’ordinanza che istituisce la zona rossa a Nizza di Sicilia, così come richiesto ieri dal sindaco Piero Briguglio e a seguito delle relazioni dell’Asp. Le restrizioni scatteranno da domenica 2 maggio e resteranno in vigore fino a mercoledì 12 maggio. La situazione epidemiologica in paese è peggiorata notevolmente e i casi di positività al Covid-19 sarebbero essere già oltre 50 e tra questi vi è un cittadino ricoverato in ospedale. L'Asp ha comunicato oggi 39 positivi al tampone molecolare (quattro domiciliati) ma vi sarebbero almeno altri 5 test rapidi in attesa di conferma. Ieri il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha certificato l’esistenza di 19 casi nella settimana che va dal 20 al 27 aprile, durante la quale è stata dunque superata la soglia di 250 casi ogni 100.000 abitanti, che per Nizza era pari a 9 contagi. Le scuole sono già chiuse da alcuni giorni su decisione del primo cittadino, dopo l’aumento dei casi, così come sono state sbarrate le aree giochi e il parco suburbano “La Rocca di Buticari”. Anche il municipio è stato chiuso e l’accesso viene garantito per comprovate ed urgenti esigenze. Sospeso anche il mercato quindicinale di mercoledì 5 maggio. "Saranno dieci giorni di ulteriore responsabilità per il nostro paese - ha commentato il sindaco Briguglio - più saremo diligenti e meglio riusciremo a gestire questo momento particolare È necessaria la collaborazione di tutti, tutti siamo chiamati a tutelarci gli uni con gli altri. Sono certo che la rete di scambio di ogni informazione utile ci darà un forte e sostanziale aiuto".

Ecco cosa prevede la zona rossa

A) Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

B) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

C) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

D) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

E) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

F) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;

G) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

H) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.


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