Sabato 04 Maggio 2024
Ricorso contro la sentenza dell'udienza preliminare a carico di sindaci e tecnici


Depuratore di Nizza, il Pm impugna le assoluzioni: "Vanno processati per tutti i reati"

di Andrea Rifatto | 16/03/2020 | CRONACA

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Il Pm contesta le conclusioni del Gup

Impugnare la sentenza del Gup nella parte relativa alle assoluzioni e rinviare a giudizio gli imputati per tutti i campi d’accusa. È la richiesta avanzata alla Corte d’appello di Messina dal sostituto procuratore Rosanna Casabona dopo l’udienza preliminare del 27 febbraio sulla gestione del depuratore intercomunale di Nizza di Sicilia, in cui il Gup Monica Marino ha prosciolto dalle accuse di abuso d’ufficio e omissione d’atti d’ufficio, perché il fatto non sussiste, i sindaci Piero Briguglio (Nizza), Giovanni De Luca (Fiumedinisi) e Carlo Giaquinta (Alì Terme), l'ex sindaco di Alì Terme Giuseppe Marino, due funzionari dell'Ufficio tecnico di Nizza, il geometra Rosario Porto e il perito industriale Umberto Valerini e Agatino Mantarro, titolare della ditta di S. Teresa che gestiva dell’impianto, mentre Valerini è stato prosciolto anche dall’accusa di getto pericoloso di cose e violazioni ambientali per non aver commesso il fatto, in ragione del breve lasso di tempo trascorso a capo dell’Utc di Nizza. Il processo è fissato per il 15 maggio e gli imputati devono rispondere a vario titolo di getto pericoloso, violazioni ambientali e gestione rifiuti non autorizzata. Ma per il Pm titolare dell’inchiesta, il Gup “ha proceduto ad una ricostruzione dei fatti alternativa al fine di dimostrare la non colpevolezza degli imputati” e ha effettuato “una valutazione di merito che non gli competenza perché spettante al giudice del dibattimento”.

Riguardo all’accusa di omissione d’atti d’ufficio, il Gup Marino ha giustificato le condotte degli amministratori sostenendo come “in seguito alla revoca dell’autorizzazione allo scarico dell’11 gennaio 2013 non avrebbero potuto chiudere l’impianto e dunque sarebbero stati costretti a farlo funzionare in pessime condizioni e non era loro scrivibile il mancato rilascio di altra autorizzazione perché la procedura di sarebbe bloccata prima del loro arrivo e per cause indipendenti dalla loro azione; al contrario gli imputati avrebbero comunque adottato iniziative per far funzionare l’impianto ma ciò non sarebbe stato sufficiente a consentirne il corretto funzionamento”. Per il Pm, però, “il giudice ha ripercorso e ricostruito il materiale probatorio acquisito per giustificare le condotte degli imputati ed escludere la sussistenza del dolo, operazione che certamente non poteva essere svolta in udienza preliminare” e “il comportamento omissivo non riguardava soltanto la mancata richiesta di nuova autorizzazione allo scarico, ma anche tutte le condotte descritte nei capi precedenti per cui lo stesso giudice ha disposto il rinvio a giudizio”. In sostanza, dunque, secondo l’Accusa il Gup “ha deciso sulla base dell’elemento soggettivo del reato, rinviando a giudizio per le contravvenzioni (per cui è sufficiente la colpa) e prosciogliendo per i delitti (per cui è richiesto il dolo)”, mentre “tale distinzione non poteva essere fatta in udienza preliminare”. Il Pm rileva inoltre che “il giudice ha escluso la possibilità di sviluppi dibattimentali svalutando il materiale in atti ed escludendo – erroneamente – l’indiscutibile apporto derivante dall’approfondimento eseguito in quella sede”.

Sull’accusa di abuso d’ufficio, per la quale Porto, Valerini e Mantarro sono stati assolti in relazione alla proroghe dell’incarico di gestione del depuratore che erano state ritenute illegittime, il Gup Marino ha ritenuto che “non possono essersi violate le previsioni del D. Lgs 50/2016 non essendo stato concesso il servizio per importo superiori a 40mila euro” e “appare evidente l’insussistenza del dolo intenzionale e chiara la finalità perseguita dall’ente: provvedere urgentemente alla gestione del depuratore in attesa di affidare per un ulteriore anno il servizio”. Ma per il Pm “il giudice ha escluso l’elemento soggettivo del reato sulla base di una ricostruzione alternativa della condotta degli imputati ed ha giustificato le decisioni assunte dagli imputati riconducendole a mera illegittimità amministrativa, tutto ciò per dimostrare l’insussistenza dei reati ipotizzati ed escludere la colpevolezza degli stessi”. Dunque anche in questo caso “una valutazione di merito incompatibile con le funzioni e i limiti dell’udienza preliminare” e “Il giudice ha escluso la possibilità di sviluppi dibattimentali svalutando il materiale in atti ed escludendo – erroneamente – l’indiscutibile apporto derivante dall’approfondimento eseguito in quella sede”. Inoltre vi è stato “travisamento della prova perché elementi determinanti ai fini della decisione non sono stati considerati dal giudice che, di conseguenza, ha errato nelle conclusioni assunte”. Da qui la richiesta alla Corte d’appello di emettere decreto di rinvio a giudizio per tutti i capi d’accusa.


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