Martedì 12 Novembre 2024
Decisione del questore per il grave episodio. Il giudice sportivo punisce le due squadre


Insulti a sfondo razziale allo stadio di Santa Teresa, Daspo per un tifoso ospite

di Redazione | 07/11/2024 | CRONACA

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Il giocatore si è fermato rifiutandosi di continuare

È arrivata una misura di prevenzione adottata dal questore di Messina per i fatti accaduti il 13 ottobre allo stadio da calcio di Santa Teresa di Riva, durante l’incontro tra la Jonica Fc e il Città di Avola 2020, valido per il campionato di Eccellenza. Nel corso della gara un giocatore della squadra di casa, il colombiano Jairo Alegria, è stato bersaglio di ripetuti cori e insulti razzisti da parte della tifoseria ospite nel corso del secondo tempo. Il giocatore fatto oggetto di scherno ha abbandonato il terreno di gioco in segno di protesta, seguito per solidarietà dai compagni di squadra, con la conseguente sospensione anticipata dell’incontro da parte del direttore di gara. Il grave episodio è stato debitamente valutato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina all’esito della cui attività istruttoria, resa possibile dal contributo investigativo della Stazione Carabinieri di Santa Teresa Riva, il questore Annino Gargano, quale autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha emesso un provvedimento di D.A.Spo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) della durata di due anni nei confronti di uno dei tifosi individuati quali autori dell’aggressione verbale. Il tifoso, già in passato segnalato per possesso di fumogeni in occasione di un altro match del Città di Avola, è stato inoltre deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali, etnici o religiosi. 

Il giudice sportivo ha accolto il ricorso proposto dal Città di Avola e ha inflitto alla Jonica Fc la punizione sportiva della perdita della gara e con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 300 euro (prima rinuncia), infliggendo anche al dirigente accompagnatore della Jonica, Aldo Grezzo, la sanzione dell'inibizione fino al 10 novembre; al Città di Avola è stata invece inflitta un'ammenda da 600 euro con obbligo di disputare una gara con tutti i settori privi di spettatori. La squadra ospite ha contestato la “palese ed indubitabile sussistenza del presupposto del rifiuto della squadra della Jonica di proseguire la gara, con conseguente decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente, a pochi minuti dal termine del secondo tempo sul risultato di 3-0 per la ricorrente, la partita in oggetto”. Nel rapporto di gara l’arbitro ha specificato che “al minuto 38 del 2° tempo si udivano degli ululati provenienti dalla tribuna e in particolare dal settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola indirizzati a Alegria Florez Jairo, n. 11 della società Jonica. Immediatamente si attivava Ruiz Pierpaolo, n. 10 e capitano della società Città di Avola, il quale si recava sotto il settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola chiedendo di cessare i cori appena uditi. A questo punto Alegria Florez Jairo si sedeva sul terreno di gioco e rifiutava di proseguire la gara, successivamente la società Jonica nella sua totalità, dirigenti e calciatori, decideva di abbandonare il terreno di gioco. Poco dopo negli spogliatoi la società Jonica a nome di Grezzo Aldo, dirigente accompagnatore, e Savoca Giuseppe, n. 5 e capitano della squadra, presentava delle dichiarazioni spontanee riguardo la gara in questione e confermava la decisione di non volere proseguire la gara”. Per il giudice sportivo “appare del tutto ingiustificata la decisione assunta dalla Società Jonica di non proseguire la disputa della gara sia pure per solidarietà verso il proprio compagno di squadra”. 


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