Letojanni, titolare di un caseificio condannato per scarico abusivo di reflui
di Andrea Rifatto | 02/07/2019 | CRONACA
di Andrea Rifatto | 02/07/2019 | CRONACA
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Le strutture dove è stato rilevato lo scarico
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna alla pena dell’ammenda emessa dal Tribunale di Messina lo scorso ottobre a carico di Mario Lo Monaco, titolare del “Caseificio Rosario”, per aver violato il D. Lgs. 152/2006 (Testo unico Ambiente) poiché “in assenza della prescritta autorizzazione, effettuava o, comunque, manteneva uno scarico di acque reflue industriali che riversava nel sottosuolo (fatto accertato il 26 giugno 2016). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal legale di Lo Monaco, che sosteneva come il giudice non avesse considerato che i reflui provenienti dal caseificio sarebbero assimilabili a quelli domestici, derivanti dallo svolgimento di un'attività produttiva consistente nella “trasformazione di prodotti di provenienza aziendale”, e avrebbe conseguentemente omesso di escludere la responsabilità penale per il fatto contestato. Per gli ermellini il ricorso era però infondato in quanto non risulta dimostrata la sussistenza delle specifiche condizioni di legge per l’assimilabilità dei reflui provenienti dall'insediamento dell'imputato alle acque reflue domestiche, visto che “gli scarichi provenienti dall'attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un'attività del tutto diversa da quella dell'allevamento di bestiame (le cui acque di scarico sono assimilabili alle acque reflue domestiche solo in presenza di precise condizioni), perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell'allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l'attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell'allevamento del bestiame”. Mario Lo Monaco è stato condannato al pagamento delle spese.