Articoli correlati
Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica di Cateno De Luca
di Redazione | 09/02/2017 | CRONACA
di Redazione | 09/02/2017 | CRONACA
3582 Lettori unici
Cateno De Luca con gli avvocati Taormina e Micalizzi
In merito articolo pubblicato ieri a firma di Andrea Rifatto dal titolo “Il grande bluff di Cateno De Luca: riaffidata la difesa agli avvocati Taormina e Micalizzi”, riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica inviata da Cateno De Luca. A seguire la replica del nostro giornale. 1. Nel titolo viene utilizzata l’espressione “Il grande bluff di Cateno De Luca”. L’espressione utilizzata dal collaboratore non è veritiera e soprattutto fuorviante. Il sottoscritto, infatti, nel corso dell’udienza, a seguito della lettura dell’ordinanza del Tribunale che aveva disposto “il procedersi oltre” non sospendendo il processo, è stato autorizzato dal Presidente a rendere dichiarazioni spontanee. Le dichiarazioni sono state regolarmente verbalizzate e riguardavano la revoca da parte del sottoscritto del mandato conferito ai difensori di fiducia Avv. Prof. Carlo Taormina e Tommaso Micalizzi, nell’attesa di valutare la correttezza dell’iter procedurale seguito per la presentazione dell’istanza di rimessione. La revoca dichiarata e regolarmente verbalizzata è stata pertanto reale e non è affatto una finzione o un inganno per come lasciato intendere dall’espressione utilizzata, e lo conferma il deposito l’8.02.2017 del rinnovo della nomina ai difensori Taormina e Micalizzi presso la cancelleria della Seconda Sezione del Tribunale di Messina. 2. Per quanto riguarda la parte dell’articolo sottotitolata “Svolgimento dell’udienza” si precisa quanto segue: lo stesso intervento del P.M. Todaro, prima ancora di quello del sottoscritto, è stato interrotto dall’opposizione della difesa De Luca, accolta dal Presidente del Tribunale, che ha invitato ad attenersi all’aspetto tecnico astenendosi dal fare riferimento al contenuto dell’istanza. L’articolo così recita “L’avv. Taormina in apertura d’udienza aveva chiesto al Collegio di prendere atto dell’esistenza dell’istanza di rimessione ritenendo fosse obbligatoria la sospensione”. Il Professore Taormina invero con il suo intervento ad inizio dell’udienza aveva fatto rilevare, per come anche verbalizzato, che il tribunale avrebbe dovuto adottare il provvedimento di sospensione obbligatoria del procedimento ai sensi dell’art. 47 2° comma c.p.p. e ciò in considerazione del fatto che il processo si trova nella fase di svolgimento della discussione. Inesatto quindi da parte del cronista è riportare il testo del 2° comma dell’art. 47 c.p.p. rimarcando in grassetto il “può” lasciando intendere che l’ipotesi della sospensione del processo fosse una possibilità e non un obbligo da parte del Tribunale. In definitiva anche se non ha formalmente revocato la precedente ordinanza il Tribunale ha rivisto il suo provvedimento alla fine dell’udienza, dopo aver tra l’altro, interpellato il sottoscritto: è stato infatti concesso il rinvio al 24 febbraio p.v. in attesa di conoscere se l’istanza è stata assegnata alle sezioni unite della Cassazione o a sezione diversa da quella di cui all'art. 610 c.p.p., momento a partire dal quale di fatto il processo si sospende. Fiumedinisi 9 febbraio 2017 L’imputato Cateno De Luca
Con l’invito di ottenere gli opportuni spazi a tutela del diritto di rettifica in relazione alle gravi imprecisioni riscontrate nell’articolo de quo, si porgono deferenti saluti.