Giovedì 18 Aprile 2024
Le motivazioni della sentenza che lo ha prosciolto con altri 17. Prescritti alcuni reati


"Sacco di Fiumedinisi", ecco perchè è stato assolto Cateno De Luca

di Andrea Rifatto | 09/03/2018 | CRONACA

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Il deputato Cateno De Luca

Cateno De Luca aveva la legittima possibilità, anche se sindaco, di proporre investimenti privati per realizzare, nel contesto del Contratto di quartiere, il centro benessere della società “Dioniso Srl” e 16 villette con la cooperativa “Mabel: tuttavia, da pubblico amministratore, doveva attenersi alla “doverosa osservanza dell’obbligo di astensione con riferimento alle delibere di giunta che riguardavano il contratto di quartiere” ma è stato assolto dall’accusa di abuso d’ufficio perché “il Tribunale non ha rilevato l’ulteriore requisito richiesto per configurare il reato, ossia l’ingiusto vantaggio patrimoniale”. Sono state depositate le motivazioni della sentenza del processo sul cosiddetto “Sacco di Fiumedinisi”, con cui il 10 novembre scorso la Seconda sezione penale del Tribunale di Messina, composta da Mario Samperi (presidente), Rosa Calabrò e Valeria Curatolo, ha assolto il deputato regionale Cateno De Luca e altre 17 persone, tra ex amministratori comunali, tecnici della commissione edilizia e professionisti, finite sotto processo nel 2011 per una serie di opere pubbliche e private realizzate negli anni scorsi nel borgo collinare tramite il Contratto di quartiere, che secondo la Procura della Repubblica di Messina sarebbe stato modificato per agevolare le imprese della famiglia De Luca. Il Collegio ha disposto il non doversi procedere per prescrizione nei confronti di De Luca, del fratello Tindaro, Angelo Caminiti, Francesco Carmelo Oliva, Renzo Briguglio, Roberto Favosi, Fabio Nicita, Pietro D’Anna e Benedetto Parisi per il reato di tentata concussione, riqualificato in tentata induzione indebita, e per falsità ideologica. Assoluzione per Cateno De Luca, Natale Coppolino, Grazia Rasconà, Antonino Cascio, Pietro D’Anna, Giuseppe Bertino, Salvatore Piccolo, Paolo Crocé, Carmelo Crocetta, Giuseppe Giardina dall’accusa di abuso d’ufficio perché il fatto non sussiste e per Carmelo Satta e Pietro D’Anna perché il fatto non costituisce reato. In 149 pagine sono spiegati i motivi della decisione.

L’accusa di abuso d’ufficio. L’accusa principale nei confronti dell’ex sindaco e attuale parlamentare regionale era quella di abuso d’ufficio per aver ottenuto un ingiusto vantaggio patrimoniale mediante l’illegittimo avvio della procedura di Contratto di quartiere per concessioni edilizie in favore del Caf Fenapi Srl, della Dioniso Srl e della Mabel. Per i giudici “non vi sono elementi per ritenere che tali concessioni siano state rilasciate in violazione dell’art. 4 della L. 21/2001 (Contratti di quartiere), atteso che, ai fini del rilascio delle stesse non era stata in alcun modo decisiva la circostanza che il Comune avesse partecipato al bando relativo al Contratto di quartiere”. Il Collegio ha evidenziato come il Comune di Fiumedinisi avesse tutti i requisiti normativi per partecipare al bando pubblico relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” e rilevato “che la partecipazione dei De Luca al Contratto di quartiere quali privati imprenditori intenzionati ad investire con finalità di lucro sul territorio di provenienza non trovi, di per sé, ostacoli nelle finalità della legge, né può affermarsi che gli investimenti proposti dai privati non fossero conformi alle finalità del programma innovativo”. In merito agli atti amministrativi del Contratto di quartiere adottati dalla Giunta comunale allora guidata dal sindaco De Luca i giudici hanno rilevato come “rispetto alla delibera n. 204 dell’8 agosto 2005 è enucleabile un preciso e diretto interesse privato del De Luca, che ne avrebbe certamente imposto l’astensione. La delibera citata, infatti, tra l’altro, approvava l’ipotesi di rimodulazione del programma innovativo proposto dal responsabile del Contratto di quartiere che rimetteva interamente in gioco la possibilità per i privati investitori di confermare i propri investimenti o di proporne di nuovi. Proprio in conseguenza di tale deliberazione, pertanto, Cateno De Luca aveva avuto la possibilità di inserire nel contesto del Contratto di quartiere l’investimento privato della Dioniso, ossia la realizzazione dell’albergo con annesso centro benessere, la cui edificazione era proposta in un’area destinata a verde agricolo nel Prg previa variante urbanistica le cui prospettive di approvazione erano legate essenzialmente al programma innovativo. Appena undici giorni dopo la delibera 204 Cateno De Luca, quale legale rappresentante della Dioniso, presentava la sua proposta di investimento. Nella medesima data presentava istanza anche la cooperativa Mabel. Il fratello del sindaco – si legge nella sentenza – era certamente già direttamente interessato all’intervento edilizio della cooperativa Mabel che per suo tramite aveva deciso di investire a Fiumedinisi. Inoltre alla data della delibera sia il sindaco che il fratello Tindaro risultavano direttamente interessati ad altri investimenti privati inseriti nella proposta originaria del Contratto di quartiere che imponevano n ogni caso l’obbligo di astensione. Sussisteva quindi certamente un evidente, concreto ed attuale conflitto di interessi che imponeva al sindaco di astenersi dalla partecipazione alla deliberazione municipale, atteso che la delibera non atteneva solo ad interessi generali ed ad ampio spettro e soggettivamente indeterminati, ma anche a finalità ed interessi personali propri del sindaco e di un suo prossimo congiunto. La circostanza che nel Contratto di quartiere gli interessi pubblici e privati si intrecciavano inscindibilmente nella prospettiva della realizzazione del programma innovativo imponeva inoltre un obbligo di astensione anche con riferimento alla delibera di giunta del 2006 con cui veniva approvato il progetto definitivo contenente le opere relative alla proposta di intervento da realizzarsi ad esclusivo carico dei fondi finanziati, ovvero interventi di recupero di edilizia residenziale del centro storico, interventi per il miglioramento della viabilità interna e realizzazione di un campo sportivo comunale”. 

Perchè il fatto non sussiste. Premesso che la mancata astensione dalle deliberazioni costituisce una condotta non secondo legge, il Tribunale ha ritenuto “che difetti l’ulteriore requisito richiesto per configurare il reato di abuso d’ufficio, consistente nell’ingiustizia dell’evento di vantaggio patrimoniale conseguito, cioè nella specie il rilascio delle concessioni edilizie in favore della Dioniso e della Mabel. Non può affermarsi che le concessioni edilizie rilasciate per gli interventi riconducibili al sindaco e al fratello Tindaro rappresentino un vantaggio ingiusto, discendendo da una procedura legittimamente avviata dal Comune di Fiumedinisi. “Del tutto indimostrata è poi l’ipotesi che l’abuso d’ufficio contestato ricorra nella specie in dipendenza di un totale sviamento dello spirito della legge, piegata alla realizzazione dei soli interessi personali del sindaco imprenditore e dei soggetti a lui vicini: le emergenze probatorie non consentono infatti di ritenere che gli imputati, ciascuno nella rispettiva qualità, abbiano intenzionalmente avviato la procedura per partecipare al Contratto di quartiere non già per consentire al Comune di Fiumedinisi di ottenere il finanziamento di opere pubbliche nel contesto di un programma di interventi pubblici e privati atti a migliorare i servizi, le infrastrutture e a favorire l’occupazione, ma all’esclusivo e deliberato fine di far conseguire al sindaco e ai soggetti a lui vicini l’edificabilità delle aree in contrata Vecchio-Torre. Il vantaggio che i fratelli De Luca – così come gli altri privati che abbiano proposto un investimento che ha determinato l’approvazione di una variante urbanistica – possano aver tratto lascia impregiudicata la circostanza che la partecipazione al bando per ottenere il finanziamento pubblico rispondeva all’interesse dell’ente territoriale. Manca, in definitiva, la prova che la partecipazione al bando relativo al contratto di quartiere da parte del Comune di Fiumedinisi sia stata esclusivamente finalizzata a consentire ai fratelli De Luca l’edificazione in contrada Vecchio-Torre”.

Le difese spondali del torrente Fiumedinisi. L’altra accusa di abuso d’ufficio riguardava la costruzione delle difese spondali lungo l’argine sinistro del torrente Fiumedinisi, dove erano previsti gli interventi della Dioniso Srl e della Mabel. Secondo l’Accusa due delibere di Giunta, aventi ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo di ripristino delle difese spondali e una variante all’esecutivo, adottate senza il parere di valutazione ambientale della Regione, avrebbero procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell’incremento di valore dei terreni limitrofi a seguito delle opere di consolidamento e di attraversamento del torrente. I giudici scrivono come “si trattava di opere inserite nel Contratto di quartiere quale programma innovativo complesso comprendente interventi pubblici e privati nel quale il primo cittadino aveva personali interessi imprenditoriali sicché si imponeva la sua astensione ma non vi è stato un vantaggio patrimoniale conseguito da una condotta illegittima” e “l’opera di difesa spondale non vale a ritenere per ciò solo l’ingiustizia del vantaggio, visto che era stata legittimamente autorizzata dall’Assessorato regionale e la modifica delle progettazione definitiva (da gabbionate in pietra a muri in cemento armato) rispondeva a precise ragioni conformi al pubblico interesse, direttamente influenzata da esigenze di natura idraulica e di regimentazione del flusso delle acque". Sulla previsione di una passerella di collegamento  tra le due sponde del torrente "non vi è alcuna prova che la previsione della stessa fosse illecitamente finalizzata unicamente ad agevolare l'accesso alle iopere private del De Luca e del suo prossimo congiunto".

Più informazioni: sacco fiumedinisi  


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