Venerdì 19 Aprile 2024
Confermata la sentenza di Appello del 2016 per Lucio Nicita e Vincenzo Pasquale


Savoca, assolti anche in Cassazione due tecnici del Comune accusati di abuso d'ufficio

di Andrea Rifatto | 04/11/2017 | CRONACA

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Il municipio di Savoca

Confermata anche in Cassazione l’assoluzione dei due funzionari dell’Ufficio tecnico del Comune di Savoca accusati di abuso d’ufficio in concorso nell’esercizio delle loro funzioni. La Sesta Sezione penale della Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza di assoluzione del 18 maggio 2016 (perchè il fatto non sussiste) della Corte d’appello di Messina. A processo erano finiti l’ingegnere Lucio Nicita, all’epoca dei fatti responsabile dell’Area tecnica e il geometra Vincenzo Pasquale, funzionario dell’Ufficio, per aver revocato un’autorizzazione edilizia, rilasciata a un cittadino il 23 febbraio 2009, per lavori di realizzazione di un muro per il consolidamento di un fabbricato in piazza Fossia. Provvedimento di diniego che scaturì da un’istanza di revoca dell’autorizzazione, inviata al sindaco e al dirigente dell’Area Tecnica, firmata dallo stesso Pasquale e da alcuni familiari dei due tecnici e che secondo i giudici di primo grado, che inflissero una condanna a dieci mesi, avrebbe dovuto portare Nicita e Pasquale ad astenersi dal siglare la revoca, in quanto si sarebbe configurato l’abuso di ufficio e l’arrecamento di un danno ingiusto per il cittadino consistito nel diniego a mettere in sicurezza il porticato del fabbricato di sua proprietà. Nell’istanza di revoca i firmatari sostenevano che l’edificazione del muro avrebbe limitato e impedito l’esercizio del loro diritto di passaggio e con determina del 5 maggio 2009 l’ingegnere Nicita revocò l’autorizzazione edilizia adducendo di dover prendere in considerazione tale diritto di passaggio.

In Appello, invece, furono assolti in quanto, pur essendo stata comprovata la violazione dell'obbligo di astensione, venne rilevato come non vi fosse stato danno ingiusto, in quanto la realizzazione del muro non avrebbe risolto i problemi statici dell’abitazione e aveva esclusivamente limitato la servitù di passaggio vantata dai proprietari dei fondi limitrofi. Tesi non condivisa dal ricorrente, difeso dall’avvocato Carlo Autru Ryolo, che si è rivolto alla Cassazione ricostruendo diversamente i fatti e sostenendo l’esistenza di un danno ingiusto e anche una lesione del diritto di proprietà. I giudici hanno però ritenuto che il ricorrente non abbia proposto una diversa qualificazione giuridica del fatto (danno ingiusto per mancata messa in sicurezza) ma una diversa ricostruzione alternativa dello stesso (lesione del diritto di proprietà) che risulta estraneo alla formulazione dell’imputazione e alla contestazione elevata agli imputati. Deduzione, che esulando dai motivi di ricorso, si è rivelata inammissibile. Lo stesso pubblico ministero della Cassazione aveva chiesto il rigetto. Il cittadino è stato quindi condannato al pagamento delle spese e di 1.500 euro alla cassa delle ammende. Nicita e Pasquale sono stati difesi dagli avvocati Giovambattista Freni e Letterio Cammaroto.


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