Sabato 20 Aprile 2024
La Regione gli contesta abusi edilizi. Accolto il ricorso contro la decisione del Tar


Taormina, il Cga sospende la sanzione da 100mila euro a Vittorio Sabato

di Andrea Rifatto | 20/12/2018 | CRONACA

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Le strutture di Trappitello al centro della vicenda

Il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo ha sospeso l'esecutività della sentenza del Tar di Catania che l’8 febbraio aveva confermato un decreto del novembre 2016 con il quale il Dipartimento regionale dei Beni culturali e ambientali ha inflitto una sanzione da 100mila euro all’imprenditore Vittorio Sabato, ex vicepresidente del Consiglio comunale di Taormina, per violazioni paesaggistiche derivanti da costruzioni realizzate abusivamente nella sua attività commerciale all’ingresso di Trappitello. Il Cga ha riconosciuto come “la perdurante efficacia della sentenza impugnata è in grado di arrecare gravissimo danno” a Sabato e ha ritenuto “che non sono chiari i criteri di quantificazione della sanzione”, accogliendo l’istanza cautelare presentata dall’avvocato Paolo Turiano Mantica e sospendendo quindi la sentenza del Tar, con rinvio al 21 maggio 2019 per la trattazione nel merito. La Regione contesta a Vittorio Sabato di aver realizzato dei corpi di fabbrica senza l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali, necessaria in quanto il territorio di Taormina è di notevole interesse pubblico: Soprintendenza che nel 2010 aveva espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria, subordinandone il mantenimento al pagamento di un’indennità di 97mila, salvo poi decidere che le opere abusive arrecano danno al paesaggio quantificandolo in 100mila 254 euro, da versare alla Regione per non subire l'ordine di demolizione. Sabato sostiene invece come la violazione della normativa paesaggistica sia avvenuta prima del 1993 e contesta la valutazione del danno, oltre che la prescrizione del credito essendo trascorsi cinque anni da quando è stata commessa e altri cinque dal parere favorevole “a condizioni” espresso dalla Soprintendenza (2010) al decreto della Regione (2016). Il Tar gli aveva dato torto sottolineando come “abbia dichiarato di aver presentato istanza di condono nel 1995 ma non ha dimostrato il conseguimento del titolo autorizzatorio”. Adesso sarà il Cga ad esprimersi.


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