Zip line a Taormina, il Tar accoglie il ricorso della società sul rilascio del permesso
di Andrea Rifatto | oggi | CRONACA
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L'attrattiva è prevista tra Castelmola e Taormina
C’è un primo verdetto nella controversia tra il Comune di Taormina e la società “Adrenaline Flying Taormina Srl” sulla costruzione dell’impianto zip line, l’attrazione turistica per sorvolare il territorio appesi ad un cavo d’acciaio come se si fosse in volo libero. La Terza Sezione del Tar di Catania ha infatti accolto il secondo ricorso dell’azienda di Furnari, che nel 2021 ha proposto il progetto approvato l’anno dopo dal Consiglio comunale, presentato contro il silenzio del Comune sul procedimento di revoca-annullamento, avviato il 18 ottobre scorso dal responsabile dell’Area Tecnica, e per l’accertamento dell’obbligo dell’ente di concludere il procedimento adottando un titolo edilizio. I giudici hanno accolto le tesi della società proponente, rappresentata dall’avv. Nazareno Pergolizzi, e hanno accertamento l’illegittimità del silenzio del Comune, ordinando di concludere il procedimento avviato d’ufficio con adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e qualora decorra inutilmente il termine, condannando il Comune di Taormina, difeso dinanzi al Tar dall’avv. Gaetano Callipo, al pagamento delle spese di lite fissate in 1.500 euro. Secondo Palazzo dei Giurati l’avvio procedimentale riguarderebbe pregressi provvedimenti di natura diversa, afferenti alla materia urbanistica (variante al Prg), a quella edilizia e a procedure espropriative e dunque il termine per la conclusione del procedimento in autotutela non potrebbe essere considerato come inutilmente decorso. Il Tar, invece, ha stabilito in sentenza come «la legge generale sul procedimento amministrativo, prevede una regola generale secondo cui […] i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni», così come la Lr. 7/2019 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni». Dunque il termine generale per la conclusione del procedimento avviato dal Comune risulta inutilmente decorso, non essendo stata fornita, né in sede provvedimentale né in quella processuale, una chiara indicazione di un termine diverso applicabile e nessun provvedimento finale è stato comunque adottato dalla data di avvio del procedimento alla quella di passaggio in decisione della causa, ossia dopo 131 giorni. Il Comune deve così concludere il procedimento avviato d’ufficio con l’adozione di un provvedimento espresso. Il primo ricorso di “Adrenaline Flying Taormina” riguarda invece l’annullamento della delibera di giunta del 14 agosto 2024 con la quale è stato dato mandato all’Area Urbanistica e Lavori pubblici-Suap di sospendere ogni attività connessa al procedimento, avviare l’iter di annullamento e revoca in autotutela degli atti adottati e al segretario comunale di trasmettere la delibera all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza: in questo caso, dopo la rinuncia alla sospensiva, si attende la fissazione dell’udienza pubblica davanti al Tar etneo.