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Beni culturali: arriva il Registro delle eredità immateriali siciliane
di Andrea Rifatto | 07/04/2014 | CULTURA E SPETTACOLI
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Possono accedere al Reis associazioni, soggetti pubblici e privati
Individuare, documentare, tutelare, promuovere e valorizzare i beni e le realtà appartenenti al patrimonio culturale immateriale della Regione. Se ne occuperà il Reis, Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana, nato su iniziativa dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana guidato da Maria Rita Sgarlata. I processi di ricerca finalizzata all’individuazione del bene culturale immateriale vanno quindi attuati tramite la documentazione, costituita da fonti scritte, fotografiche, sonore e visuali, quali garanti della trasmissione della memoria storica e culturale; la tutela dei luoghi, dell’ambiente naturale e del paesaggio, assunti quali contesti storici, culturali e sociali che hanno prodotto, producono e contengono le realtà immateriali; la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, attuate attraverso articolate strategie, formali e non formali, di educazione permanente. La Regione Siciliana, già con i D.A. n. 77 e 78 del 26 luglio 2005, ha dato specifiche attuazione ai criteri, agli indirizzi e alle direttive della Convenzione Unesco, istituendo presso il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana il Registro delle eredità immateriali (Rei) e la commissione Registro eredità immateriali, deputata all’esame delle proposte di iscrizione, di conferma e/o di cancellazione nel Registro. Come istituto responsabile dell’attuazione del Programma regionale eredità immateriali (Pro-Rei), volto all’attuazione di una attenta politica di individuazione, tutela, conservazione dei beni culturali immateriali, e alla loro adeguata fruizione e valorizzazione è stato individuato il Centro regionale per l’inventariazione e la catalogazione. La Regione ha ritenuto quindi, con il varo del Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana, di dover proseguire l’attività sinora svolta sul Patrimonio immateriale dal Dipartimento, operando una più incisiva, organica, aggiornata e funzionale gestione del settore, anche in rapporto all’esigenza di garantire e assicurare la più ampia diffusione mediatica, sia attraverso la rete che per mezzo di apposite produzioni editoriali. Il Reis: sei Libri delle eredità immateriali L’iscrizione dei beni costituenti eredità immateriali in uno dei Libri del Registro deve tenere conto della rilevanza che i beni assumono nella formazione della storia della comunità cui essi appartengono. Le discipline demo-etno-antropologiche sono oggi concordi nel riconoscere ai beni immateriali alcune caratteristiche: i beni e le eredità immateriali sono al contempo identici e mutevoli; i beni debbono essere socialmente condivisi e partecipati; i beni, per essere fruiti più volte, devono essere perpetuati; i beni rischiano la perdita del loro valore se non fissati su memorie durevoli. Come iscriversi al Reis
Patrimonio Culturale Immateriale: a definirlo è stata la Convenzione “The Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003, nella 32^ sessione della Conferenza Generale Unesco e ratificata dall’Italia il 27 settembre 2007, che ha chiarito che tale ricchezza è costituita da tradizioni ed espressioni orali tra cui il linguaggio come veicolo del patrimonio culturale immateriale (lingue, isole alloglotte e i dialetti diversi dalla lingua ufficiale); arti performative (musica, danza e forme di teatro); pratiche sociali, riti, feste e cerimonie; conoscenze e pratiche intorno alla natura e all’universo; modalità, tecniche e saperi del lavoro tradizionale. Beni che possono essere classificati come “tesori umani viventi”, mantenuti in essere da chi continua a diffonderli a testimonianza della vita culturale di un popolo. Eredità culturali intangibili o immateriali trasmesse di generazione in generazione, costantemente riprodotte dalle comunità e adattate all’ambiente, secondo profonde relazioni tra il contesto naturale, storico, sociale e materiale di appartenenza: beni che forniscono alle popolazioni il senso della loro identità e continuità e, dunque, la loro salvaguardia promuove, sostanzia e sviluppa la diversità culturale e la creatività umana.
Ma come si compone il Reis? Il Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana è costituito da diversi libri, ciascuno dei quali accoglie un particolare elemento delle eredità immateriali, a seconda della sua natura: il Libro dei mestieri, dei saperi e delle tecniche, in cui sono iscritte le pratiche ergologiche legate alla storia e alle tradizioni delle comunità e le conoscenze riferite alla gestione del territorio e alla rappresentazione dei cicli naturali e cosmici; il Libro delle celebrazioni, delle feste e delle pratiche rituali, in cui sono iscritti i riti, le cerimonie e le manifestazioni popolari associate alla religiosità, ai cicli produttivi, all’intrattenimento e ad altri momenti che si pongono quali tratti storico-culturali caratterizzanti la vita di una comunità; il Libro dei dialetti, delle parlate e dei gerghi, in cui sono iscritti quei fenomeni di comunicazione linguistica che sono esito di particolari vicende storico-culturali o espressione di specifici gruppi socio-culturali; il Libro delle pratiche espressive e dei repertori orali, in cui sono iscritte le tradizioni musicali, coreutiche, drammatiche, verbali e ludiche trasmesse entro dinamiche di elaborazione comunitaria storicamente stratificate; il Libro dei tesori umani viventi, in cui sono iscritti quegli individui, le collettività, i gruppi che si pongono quali detentori unici o particolarmente qualificati di saperi tecnici, rituali-cerimoniali, linguistici o espressivi riferibili a processi storico-culturali di “lunga durata”; il Libro degli spazi simbolici, in cui sono iscritti gli spazi che hanno registrato eventi tali da sortire dinamiche di memorie collettive, produzione simbolica o che si pongono quali scenari socio-culturali storicamente identificati.
Per assicurare organicità gestionale alle attività pertinenti il Reis eventuali liste, elenchi ed altre raccolte sulle eredità culturali immateriali, redatte e curate dalle strutture periferiche e centrali dell’Amministrazione regionale dei beni culturali confluiranno presso il Dipartimento che provvederà a renderli pubblici.
La richiesta di iscrizione dei beni immateriali al Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana da parte di associazioni, enti, soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, deve essere inviata alla Soprintendenza per i beni culturali competente per territorio. La proposta di registrazione dovrà contenere l’identificazione del proponente l’individuazione topografica di riferimento della specifica eredità immateriale; la denominazione e descrizione dell’eredità immateriale proposta per l’iscrizione nel Registro, normata secondo le indicazioni metodologiche di catalogazione, registrandone le caratteristiche identificative ed il riferimento al contesto culturale della sua produzione; la documentazione disponibile, adeguata alla natura dell’attività e del prodotto materiale in cui essa si sostanzia, come ad esempio fotografie, disegni, videofilmati, registrazioni sonore; eventuali riferimenti bibliografici; una dichiarazione del rappresentante della comunità che produce l’attività o dei suoi membri, con formale richiesta di avvio del processo di registrazione. La competente Soprintendenza valuterà poi preliminarmente l’istanza e, dopo aver accertato il possesso dei requisiti per l’ammissibilità, darà avvio al procedimento, trasmettendo entro sessanta giorni, la documentazione completa al Dipartimento, corredata del proprio parere. La commissione Registro eredità immateriali, nominata dall’assessore regionale dei Beni culturali, valuterà la proposta e relazionerà in merito alla richiesta di iscrizione del bene nel Reis. Ricevuto il parere della commissione, il Dipartimento concluderà il procedimento amministrativo con motivato provvedimento a firma del dirigente generale, iscrivendo il bene nel Libro corrispondente del Registro e dandone notizia ai soggetti proponenti.
Nel caso in cui il parere espresso dalla commissione sia negativo, l’istanza si intende rigettata e sarà comunicata ai proponenti la motivazione del rigetto. Non saranno prese in considerazione da parte della commissione, proposte di iscrizioni, pervenute in difformità del processo previsto dal decreto 5 marzo 2014 dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.