Contributi per riaprire e ampliare attività commerciali e artigianali: ecco come chiederli
di Andrea Rifatto | 19/02/2020 | ECONOMIA
di Andrea Rifatto | 19/02/2020 | ECONOMIA
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Un incentivo per favorire la riapertura e l’ampliamento delle attività commerciali, artigianali e di servizi nei comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti. Lo prevede il Decreto Crescita approvato dal Parlamenrto italiano (D. Lgs. 30 aprile 2019 n.34, convertito in Legge n. 58/2019), che ha introdotto un’agevolazione che consiste nell’erogazione di contributi per l’anno solare in cui si amplia o si riapre un esercizio commerciale (chiuso da almeno sei mesi) e per i tre anni successivi. L’importo del contributo è dato dalla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello in cui è stata presentata la richiesta di concessione del contributo, fino al 100% dell’importo. La richiesta va presentata al Comune dove è ubicato l'esercizio entro il 28 febbraio di ogni anno, redatta in base a un apposito modello che verrà predisposto dall’Ente con allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Chi può fruire dell’incentivo Come avviene l’erogazione del contributo
Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico Sono escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Escluse dalle agevolazioni anche le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
I Comuni istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per il 2020, a 10 milioni per il 2021, a 13 milioni per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.